Fisco e contabilità

Trasparenza, obblighi di pubblicazione per consulenti e collaboratori anche a carico degli organi di revisione degli enti locali

Per Anac, si tratta di un organo assimilabile al collegio dei revisori dei conti, nonostante eserciti funzioni più ampie

di Manuela Sodini

Gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza per gli incarichi di collaborazione o consulenza si applicano anche agli incarichi di componente dell'organo di revisione economico-finanziario (Oref) degli enti locali, così si è espressa Anac nella delibera n. 452/2022.

Anac richiama preliminarmente l'articolo 234 del Tuel che istituisce e disciplina l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, quali organi nominati dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e l'articolo 239, in base al quale l'organo supporta il consiglio dell'ente locale anche mediante il rilascio di pareri in materia di: strumenti di programmazione economico-finanziaria; proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, proposte di ricorso all'indebitamento; proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate e all'effettuazione delle spese, alla stipula dei contratti, all'amministrazione dei beni e alla tenuta degli inventari; relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione; relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato; referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione e verifiche di cassa.

In sintesi, afferma Anac, si tratta di un organo preposto allo svolgimento di controlli, sia precedenti che successivi, sull'impegno e sull'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dell'ente locale, assimilabile al collegio dei revisori dei conti, nonostante rechi un nomen differente ed eserciti funzioni più ampie.

Quanto all'applicabilità dell'articolo 15 del decreto 33/3013, Anac ricorda che tale norma obbliga le amministrazioni a pubblicare e aggiornare le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza e, in particolare, «gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione».

Rispetto alla norma, Anac richiama la propria delibera n. 1310/2016 in cui ha fornito alcuni chiarimenti, rilevando che «con la modifica apportata dall'art 14 della legge 97/2016, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. Tenuto conto dell'eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell'esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l'Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli [..] di componenti del Collegio dei revisori dei conti».

Osserva inoltre Anac che i componenti dell'organo di revisione economico-finanziario (Oref) degli enti locali sono scelti tra soggetti esterni all'ente locale, con conseguente necessità di assicurare la massima trasparenza delle informazioni che li riguardano.

Conclude l'Autorità affermando che l'articolo 15 del decreto 33/2013 è applicabile agli incarichi di componente dell'Organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, come già indicato in via generale per il Collegio dei revisori dei conti nella delibera n. 1310/2016 e, dunque, deve essere garantita la trasparenza dei dati individuati nella norma.

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