Personale

Congedi parentali a ore, possibili per frazioni di ora dopo la prima

Principio già formalizzato dal contratto del 16 novembre 2022 per i permessi per particolari motivi personali o familiari o per visite e terapie

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

È possibile estendere al congedo parentale a ore il principio già formalizzato dal contratto del 16 novembre 2022 per i permessi per particolari motivi personali o familiari e i permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, che consente la fruizione dello stesso per frazioni di ora solo dopo la prima.

È questa la conclusione cui giunge l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) con il parere protocollo n. 3867 dell'8 maggio 2023.

Il contratto del comparto delle funzioni locali del 16 novembre 2022 ha operato, nel rispetto delle disposizioni di legge previste in materia, una modifica alla previgente disciplina dei congedi dei genitori, da una parte con interventi di carattere manutentivo dall'altra innovativo.

Elemento di assoluta novità è la previsione contenuta al comma 8 dell'articolo 45 che per la prima volta disciplina nel comparto delle funzioni locali le modalità di computo del congedo parentale ad ore.

Si tratta di un importante passo avanti nella conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, che consente di portare a compimento la riforma dei congedi parentali ad ore avviata dal legislatore nel 2012.

La disposizione contrattuale ha definito, come richiesto dal legislatore, l'equivalenza tra congedo ad ore e congedo in giorni (attuata attraverso la modalità standard di equivalenza, ovvero 6 ore di congedo parentale convenzionalmente equiparate ad un giorno di congedo parentale fruito da un lavoratore a tempo pieno, ovviamente con il dovuto riproporzionamento in caso di part-time).

L'ultimo periodo del comma in commento ha poi espressamente precisato, con l'intento delle parti firmatarie del contratto di evitare eccessivi frazionamenti, che «i congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora».

La disposizione pattizia così come formulata, consente di applicare al congedo parentale ad ore il principio, già formalizzato dal contratto del 16 novembre 2022 per i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (articolo 41) e per i permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (articolo 44), che consente la fruizione dello stesso per frazioni di ora solo dopo la prima (ad esempio 1 ora e 30 minuti)?

Per l'Aran non ci sono dubbi: il principio è applicabile anche ai congedi parentali ad ora.

Se tale interpretazione sembra chiara e lineare in una logica di «omogeneizzazione» nell'utilizzo dei diversi permessi e congedi, nel concreto operare potrebbe non esserlo.

Sicuramente l'intervento correttivo attuato dalle modifiche all'articolo 34, comma 5, d.lgs. 151/2001 ad opera del d.lgs. 105/2022, recepite nel contratto del 16 novembre 2022, risparmia gli uffici del personale nel ricalcolare le ferie e la tredicesime in relazione ai periodo di congedo parentale al 30% fruiti dai dipendenti ma ammettere la fruizione in minuti (dopo la prima ora) potrebbe, se non si è dotati di programmi gestionali delle presenze più evoluti, complicare la gestione di contabilizzazione e monitoraggio dei congedi in parola (i 6 mesi di congedo corrisponderebbero a 1.080 ore che trasformati in minuti sono 64.800).

Da ultimo, computare a minuti i congedi mal si concilia con la cronologia che la programmazione degli stessi deve rispettare. Quella cioè che vede un genitore chiedere con 5 giorni di anticipo il congedo al proprio datore di lavoro, specificandone anche la quantità in termini di tempo.

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