Appalti

Divieto di proroga tacita per i contratti di fornitura di beni e servizi ma non negli appalti in corso di validità

Termine di consegna e penale per ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno se l'originario piano dei lavori cambia a causa delle importanti variazioni richieste dal committente

di Corrado Mancini

Il divieto di proroga tacita è principio che viene in rilievo in relazione ai contratti finalizzati alla fornitura di beni e servizi mentre nei contratti d'appalto in corso di validità sono ammissibili modifiche contrattuali senza che la legge prescriva per esse una particolare forma, salvo il rinvio operato dal primo comma dell'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, alle «modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il R.U.P. dipende». Inoltre, se nel corso dell'esecuzione del contratto il committente ha richiesto all'appaltatore notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lvori. Sulla base di tali motivazioni la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per L'Umbria, con la sentenza n. 55/2022, respinge la pretesa erariale della Procura dovuta alla mancata applicazione, da parte del Rup e direttore dei lavori, di penali contrattuali nei confronti dell'impresa esecutrice.

I Magistrati umbri evidenziano che il divieto di proroga tacita è principio applicabile ai contratti finalizzati alla fornitura di beni e servizi, ove il meccanismo di rinnovo automatico del contratto, senza espletamento di procedura a evidenza pubblica, risulterebbe lesivo della tutela della concorrenza, principio che come noto informa tutta la normativa di settore. Coerentemente, in base all'articolo 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici l'eventuale proroga formale è «limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante».

Invece con riferimento ai contratti d'appalto in corso di validità, lo stesso articolo 106 al primo comma, ne ammette modifiche. Con la conseguenza che la proroga concessa nei contratti d'appalto per l'esecuzione di lavori non costituisce la violazione di un divieto che abbia eluso la regola della procedura competitiva, ma va valutata con riferimento alla sussistenza e alla validità di una modifica del contratto di appalto di lavori già in essere, nella parte relativa ai tempi di conclusione delle opere. Tali modifiche sono in via generale ammissibili purchè in base all'articolo 106, comma 4, non alterino considerevolmente «gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti» e sono demandate al Rup senza che la legge prescriva per esse una particolare forma, salvo la necessità di attenersi alle eventuali «modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il R.U.P. dipende», così come previsto dal primo comma del citato articolo 106. Tali modifiche sono sindacabili solo ove sia dimostrato un irragionevole squilibrio tra costi e benefici conseguibili dalle scelte discrezionali. È da ritenersi modalità idonea alla concessione delle proroghe anche quella informale dimostrabile anche per fatti concludenti.

In ogni caso se nel corso dell'esecuzione del contratto il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori; di tal che, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine (Corte di cassazione, Sezione II civile, ordinanze 20 agosto 2019, n. 21515, e 2 aprile 2019, n. 9152).

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