Fisco e contabilità

Dissesto, disavanzo da riaccertamento straordinario e Fondo crediti di dubbia esigibilità: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo<br/>

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Dissesto e gestione contabile entrate
Il Comune e la Osl sono sì gestioni separate ma interconnesse. Il Comune in gestione ordinaria riequilibrata non può insinuarsi nella massa passiva del proprio dissesto poiché non può vantare crediti verso sé stesso. Per questa ragione non può neppure iscrivere un residuo attivo verso la Osl registrazione contabile che presuppone l'esistenza di un credito. Del resto, ove il dissesto si chiudesse con un avanzo non utilizzato per ripagare i creditori lo stesso riconfluirebbe nel patrimonio del Comune. La determinazione di tale eventualità, tuttavia, non è registrabile nella contabilità dell'ente, neppure con ampi margini di svalutazione. Se invece la gestione del dissesto non riuscisse a far fronte ai pagamenti il Ministro potrebbe chiedere al Comune di contribuire ulteriormente con quote di avanzo.
Sezione regionale di controllo del Lazio - Deliberazione n. 105/2022

Disavanzo da riaccertamento straordinario e gestione contabile
Secondo il comma 4-bis dell'articolo 111 del Dl 18/2020 «Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi». Il paragrafo 9.2.30 del Principio contabile applicato n. 4/2 colloca la facoltà di non applicare l'importo corrispondente al maggior disavanzo ripianato nell'ambito dell'implementazione di un «piano di rientro» dai contenuti conformi alla nozione accolta ai fini in esame, come appunto ribadito nella parte in cui impone di «verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività̀ previste nel piano di rientro per gli anni successivi». Di conseguenza, i nuovi paragrafi 9.2.25 e seguenti dello stesso principio avvalorano, ove necessario, la conclusione secondo cui la sospensione annuale (o pluriennale, purché́ nei limiti del maggior ripiano accertato) dell'obbligo di iscrivere quote di disavanzo di amministrazione come prima voce della spesa non può applicarsi con riferimento al ripiano del saldo negativo da accertamento straordinario dei residui.
Sezione regionale di controllo del Molise - Parere n. 170/2022

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo. Si sottolinea inoltre che, sebbene il principio contabile applicato non predetermini le «entrate di dubbia e difficile esazione», la determinazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, necessitando di congrua motivazione in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente. L'applicazione del metodo ordinario, infatti, prevede che, a consuntivo, il Fcde sia quantificato in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi cinque esercizi.
Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo - Delibera n. 249/2022

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