I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di imposta di soggiorno

di Carmelo Battaglia

Imposta di soggiorno – Mancato riversamento somme introitate – Gestore struttura ricettiva – Qualifica soggettiva – Retroattività norma – Abolitio criminis

La Sezione ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 5-quinquíes del D.L. n. 146/2021 (convertito in Legge n. 215/2021), deve ritenersi che la qualifica soggettiva di responsabile d’imposta vada riconosciuta al gestore della struttura ricettiva anche per i fatti - relativi all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno - verificatisi in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (convertito in Legge n. 77/2020), ossia alla data del 19 maggio 2020.
Conseguenza immediata della novella legislativa è, sul piano penale, quella secondo cui il mancato, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, anche per i fatti antecedenti al 19 maggio 2020, non è più sussumibile nel delitto di peculato, postulando tale fattispecie incriminatrice, come presupposto necessario della condotta del soggetto attivo, la veste giuridica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 36317/2020 e n. 30277/2020

Riferimenti normativi
Art. 5-quinquies, D.L. n. 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021
Art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020
Art. 4, comma 1-ter, D.lgs. n. 23/2011

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Sentenza n. 23415 del 15/06/2022

Imposta di soggiorno – Mancato riversamento somme introitate – Gestore struttura ricettiva – Responsabilità amministrativo-contabile – Danno erariale a titolo di dolo

La Sezione ha evidenziato come le novità legislative introdotte in materia di imposta di soggiorno abbiano inciso solo sul venir meno dell’obbligo di resa del conto giudiziale, restando immutati i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile. In caso di danno erariale, infatti, il gestore resta, comunque, soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, anche dopo l’introduzione del D.L. n. 34/2020 e, dunque, del D. L. n. 146/2021.
Egli, infatti, anche sulla scorta delle previsioni del regolamento comunale, è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione dell’imposta, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica; ne consegue che si instaura un rapporto di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate. Pertanto, l’omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, nei termini stabiliti dal regolamento comunale, configura la sussistenza di un danno erariale, addebitabile al convenuto a titolo di dolo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, n. 119/2021

Riferimenti normativi
Art. 5-quinquies, D.L. n. 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021
Art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020
Art. 4, comma 1-ter, D.lgs. n. 23/2011

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza n. 131 del 24/05/2022

Imposta di soggiorno – Mancato riversamento somme introitate – Gestore struttura ricettiva – Responsabilità amministrativo-contabile – Danno erariale a titolo di dolo

La Sezione ha affermato che le somme pagate o da pagare al gestore, a titolo di imposta di soggiorno, costituiscono, anche nel nuovo assetto normativo introdotto dalla legge n. 77/2020, numerario pubblico sin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati e, pertanto, entrano immediatamente nel patrimonio del Comune.
Tale considerazione deve essere confermata anche dopo la pretesa depenalizzazione penale operata, anche retroattivamente, dall’art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021: quest’ultima disposizione prevede, infatti, che la novella normativa di cui al D.L. n. 34/2020 debba intendersi applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. Ciò nonostante, come già chiarito precedentemente dalla stessa Sezione, nulla risulta innovato sul piano amministrativo-contabile, posto che “il cliente della struttura, e non quest’ultima, è soggetto passivo dell’imposta di soggiorno e, pur essendo stata depenalizzata la condotta illecita del gestore della struttura alberghiera, nulla è cambiato in ordine alla responsabilità contabile di quest’ultimo”.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, n. 86/2022 e n. 286/2020
Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia- Romagna, n. 87/2022, n. 71/2022 e n. 180/2020

Riferimenti normativi
Art. 5-quinquies, D.L. n. 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021
Art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020
Art. 4, comma 1-ter, D.lgs. n. 23/2011

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, Sentenza n. 100 del 23/05/2022

Imposta di soggiorno – Mancato riversamento somme introitate – Gestore struttura ricettiva – Qualifica soggettiva – Retroattività norma – Abolitio criminis

Il Collegio di legittimità ha ritenuto che l’introduzione delle disposizioni innovative, contenute nell’art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, con le quali si fanno retroagire quelle dell’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020 ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (ovvero prima della entrata in vigore di tale ultima disposizione), abbia comportato la sopravvenuta irrilevanza penale della relativa fattispecie, imponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Riferimenti normativi
Art. 5-quinquies, D.L. n. 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021
Art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020
Art. 4, comma 1-ter, D.lgs. n. 23/2011

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Sentenza n. 20018 del 20/05/2022

Imposta di soggiorno – Mancato riversamento somme introitate – Gestore struttura ricettiva – Qualifica soggettiva – Retroattività norma – Abolitio criminis

La Corte ha affermato che, per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020, in tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell’imposta di soggiorno, permaneva la rilevanza penale del fatto, a titolo di peculato, atteso che la novella non aveva comportato una parziale abolitio criminís, essendosi limitata a far venir meno “in concreto” la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò avesse inciso sulla struttura del delitto di cui all’art. 314 cod. pen..
Diversamente, la modifica da ultimo operata dal legislatore, con la disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 5 -quinquies D.L. n. 146/2021, investe sia la componente precettiva della disciplina relativa all’imposta di soggiorno, sia quella propriamente sanzionatoria, rendendo applicabili anche ai fatti pregressi - ossia verificatisi prima del 19 maggio 2020 - gli effetti della disciplina introdotta dal citato art. 180 per l’illecito amministrativo-tributario, in deroga al principio di irretroattività di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 36317/2020 e n. 30277/2020

Riferimenti normativi
Art. 5-quinquies, D.L. n. 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021
Art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020
Art. 4, comma 1-ter, D.lgs. n. 23/2011

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Sentenza n. 9213 del 17/03/2022