Amministratori

Ncc auto, sede operativa e rimessa nel Comune che autorizza

Non è sufficiente solo la disponibilità della seconda anche nel caso in cui coincida con la prima

di Pippo Sciscioli

Il servizio di noleggio con conducente di autoveicoli richiede che l'azienda possieda sia la sede operativa sia la rimessa nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, non essendo sufficiente solo la disponibilità della seconda anche nel caso in cui coincida con la prima.

Gli articoli 8, comma 3 (secondo cui «Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione») e 3, comma 3 (secondo cui «La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»") della legge quadro 21/1992, così come modificati dalla legge di riforma 12/2019, non ammettono deroghe, sicchè, in caso di accertata carenza di una delle due, il Comune è legittimato all'adozione di provvedimenti sanzionatori a carico della ditta, fino alla sospensione o decadenza dell'autorizzazione in base al Regolamento comunale in materia.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 508/2023, interviene nel contenzioso fra il Comune tarantino di Ginosa ed una ditta operante nel settore, nell'ambito dell'attività economica del servizio di noleggio di veicoli con conducente fino a 9 posti compreso il conducente (dunque autovetture), ancora contingentato in base a parametri e autorizzazioni limitate poichè rilasciate dai Comuni a seguito di bandi pubblici.

I giudici hanno innanzitutto ricordato che il noleggio con conducente nasce come servizio alternativo al trasporto collettivo od individuale di persone e con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei, e che viene effettuato, a richiesta del soggetto trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Per questo, esso deve conservare il collegamento funzionale con la comunità territoriale di cui il Comune che ha autorizzato il servizio di Ncc è ente esponenziale: tale nesso costituisce elemento indefettibile dello stesso servizio, in coerenza con la definizione che ne dà l'articolo 3 della legge 21/1992 come servizio rivolto «all'utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici».

Ne deriva che, in caso di carenza o della sede operativa o della rimessa o ancora di rimessa fittizia nel Comune autorizzante o, infine, di accertato svolgimento del servizio di noleggio con conducente al di fuori del territorio comunale, il Comune stesso è tenuto a sanzionare l'operatore trasgressore.

Non solo.

Il titolare del servizio è tenuto a rientrare presso la rimessa comunale al termine del servizio.

Questo, per evitare che il servizio si svolga prevalentemente al di fuori del territorio del Comune che aveva autorizzato e dunque non in favore della popolazione di quella comunità ma, per esempio, in favore di viaggiatori transitanti per le zone aeroportuali che assicurano profitti più rilevanti per le imprese.

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