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Certificazione Covid, perentorio entro il 31 maggio l'invio del modello per spese d'emergenza e caro energia 2022

Sono tenute all'adempimento anche alcune Unioni di Comuni e Comunità montane

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Ultimi tre giorni per l'invio della certificazione dei fondi per l'emergenza Covid e per il caro energia. Entro il 31 maggio tutti i Comuni, le Province e le Città metropolitane dovranno inviare, tramite il portale del "Pareggio di bilancio", il modello sottoscritto dal sindaco/presidente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione. Sono tenute all'invio anche alcune Unioni di Comuni e Comunità Montane riportate sul sito del Pareggio di bilancio, aggiornato il 16 maggio.

A livello pratico ogni ente locale deve indicare nel modello Covid-19/2022 l'utilizzo, effettuato nell'anno 2022, delle risorse ancora disponibili del Fondone e degli altri contributi ricevuti. Per i ristori specifici di spesa vanno specificati gli impegni assunti nel rispetto le singole finalità originarie.

La principale novità della certificazione Covid-19/2022 è data dall'obbligo di rendicontare, non solo le minori entrate e le minori/maggiori spese per l'emergenza pandemica, ma anche i maggiori costi impegnati per l'energia elettrica e il gas a valere sul contributo straordinario assegnato in relazione alla spesa per il "caro energia" e sul Fondone.

I "maggiori oneri" per energia elettrica e gas da valorizzare nel modello sono riferiti al differenziale di spesa, sostenuta nel 2022 rispetto al 2019, e vanno indicati nei limiti dell'importo del contributo ricevuto a titolo di "Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas" e delle risorse di cui al "Fondone".

Ai fini della certificazione rilevano gli impegni esigibili nell'anno 2022 e non i pagamenti, per cui vanno certificati gli oneri energetici impegnati nel medesimo esercizio. Qualora l'ente abbia anticipato, con risorse proprie, le maggiori spese, potrà comunque certificarle (per esempio in relazione alla quinta rata del contributo statale per il caro energia).

Nel modello le colonne a) e b) della Sezione 2 (impegni 2022 e 2019) sono esposte solo a titolo informativo; ogni amministrazione potrà, pertanto, indicare, nella colonna "Maggiori spese", gli effettivi maggiori oneri energetici sostenuti. Sono ammissibili maggiori spese anche nel caso di interventi di efficientemente energetico, confrontando la spesa attesa con quella effettiva.

Possono, inoltre, essere certificate, nelle voci relative ai trasferimenti, anche gli impegni assunti per sostenere l'aumento della spesa per energia elettrica e gas delle società partecipate dall'ente, delle società concessionarie e delle famiglie/imprese del territorio in difficoltà economica conseguente al Covid-19 e/o all'incremento della spesa energetiche (non coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private).

In ogni caso, al termine della rendicontazione le eventuali somme vincolate a fine 2022 (in quanto non impegnate) non possono essere utilizzate nell'anno 2023.

Infine, occorre rammentare che non inviare la certificazione entro il 31 maggio comporta l'applicazione alle sanzioni. Gli enti locali che trasmettono la certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio ed entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a partire dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal 1° al 31 luglio 2023, la riduzione è pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, mentre è del 100 per cento nell'ipotesi di mancata trasmissione entro il 31 luglio 2023.