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Nuovo regolamento Tari Anutel dopo il Dlgs 116/2020: assetto tariffario, riduzioni e agevolazioni

di Stefano Baldoni (*) e Cristina Carpenedo (**) - Rubrica a cura di Anutel

Al fine di dare una visione di sistema della disciplina regolamentare per l'applicazione della Tari nel 2021, è utile indagare su altri aspetti importanti relativi all'assetto tariffario, alla disciplina delle agevolazioni, sia sotto forma di riduzioni che di esenzioni ed alle altre modifiche riguardanti la riscossione e la Tari giornaliera.

L'assetto tariffario
Il 2021 è il secondo anno di applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr) approvato con la deliberazione Arera n. 443/2019 per la determinazione dei costi efficienti e aggiornato alle indicazioni della deliberazione n. 493/2020. In merito alla determinazione dei corrispettivi, l'articolo 5 della delibera 443/2019 rinvia al metodo normalizzato di cui al Dpr 158/1999, confermando l'assetto descritto dalla legge 147/2013 ai commi 651 e 652 dell'articolo 1, per il quale il Comune può scegliere se determinare le tariffe in base ai criteri determinati dal Dpr 158/1999, cosiddetto «metodo normalizzato», oppure in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio rifiuti (metodo semplificato).

In ordine all'utilizzo delle tabelle dei coefficienti del Dpr 158/1999, l'articolo 57-bis contenuto nel Dl 124/2019, nella versione approvata con la conversione in legge, consente di utilizzare le deroghe relative ai coefficienti ministeriali fino a diversa regolamentazione disposta da Arera. La norma permette di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del Dpr 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento degli stessi e la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Il regolamento Anutel disegna in più articoli le possibilità ammesse dalla norma e aggiorna la descrizione relativa alle detrazioni previste dalle deliberazioni Arera, a valere sul Pef 2021. La determinazione dei coefficienti quantitativi e qualitativi per le diverse categorie di utenza è rimessa alla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, le quali devono comunque essere rispettose del principio «chi inquina paga».

Resta confermata la disciplina per la classificazione delle utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo. Con una formula aperta, che dovrà poi essere oggetto di opzione da parte dell'ente, è ammessa sia l'applicabilità ad ogni attività economica di una tariffa unica, in base alla classificazione operata, e sia la possibilità di applicare alla medesima attività più tariffe in base all'effettiva destinazione dei locali. Le categorie da applicare restano quelle del Dpr 158/1999, che non sono state oggetto di modifica anche se bisogna tener conto della probabile inapplicabilità della tipologia 20 relativa alla produzione industriale, in quanto attività esclusa dalla Tabella L quinquies allegata al codice ambientale a opera del Dlgs 116/2020. La scelta di Anutel in tal senso rispetta le indicazioni del nuovo decreto sull'economia circolare di attuazione della direttiva europea e circoscrive l'applicazione della Tari alle superfici accessorie alle industrie (uffici mense e spogliatoi, magazzini diversi da quelli funzionalmente ed esclusivamente collegati) in quanto non destinate alla produzione industriale ed in quanto produttive di rifiuti urbani. Il regolamento Anutel, pur lasciando come detto libertà di scelta ai comuni, evidenzia tuttavia come l'uscita dalla tassazione dei reparti di lavorazione industriale suggerisce probabilmente l'opportunità di applicare ai locali ancora tassabili la tariffa della categoria più confacente alla loro effettiva destinazione.

L'anno 2021 sarà caratterizzato dalla determinazione tariffaria che dovrà basarsi sui nuovi piani finanziari comprensivi dei conguagli ereditati dal primo Pef 2020 e dovrà tener conto delle conseguenze prodotte dal Dlgs 116/2020.

È fondamentale ricordare che la rideterminazione delle tariffe porta a nuovi valori che, ai sensi del Dl 201/2011, articolo 13, comma 15 ter, potranno essere applicati solo per le scadenze fissate dopo il 1° dicembre dell'anno e che eventuali acconti vanno chiesti con le tariffe dell'anno precedente.

Le agevolazioni Tari
Il sistema delle agevolazioni sulla tariffa della Tari continua a trovare disciplina nella legge 147/2013, nell'articolazione fondamentale tra le riduzioni tecniche e le agevolazioni a carico del bilancio comunale. Le prime sono trattate nel comma 659 dell'articolo 1, che declina le ipotesi di riduzione basate sulla minore produzione di rifiuto. Il regolamento proposto conferma le opzioni facoltative, per cui l'ente è libero di inserire tutte o alcune delle ipotesi o anche di non prevederne nessuna. Analogamente l'ente è libero di prevedere per le ipotesi selezionate la riduzione e stabilire se riguarda la quota fissa o quella variabile o entrambe. Va segnalata inoltre la nuova riduzione obbligatoria di 2/3 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, introdotta dall'articolo 1, comma 48, della legge 178/2020. Quest'ultima norma sostituisce dal 2021, apportando alcune modifiche, la precedente previsione di cui all'articolo 9-bis del Dl 47/2014, come confermato dalle posizioni Ministeriali. Un articolo apposito disciplina le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013.

Viene eliminata, inoltre, la riduzione prevista dall'articolo 208, comma 19-bis, del Dlgs 152/2006 per il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, proprio per la natura di rifiuto speciale assegnata dal Dlgs 116/2020 a quelli delle attività agricole.

La disciplina aperta per l'individuazione delle agevolazioni a carico del bilancio comunale esprime le possibilità ammesse dal comma 660, della legge 147/2013 che permette al comune di deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del Dlgs 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. L'ampia facoltà permette di includere fattispecie rivolte alle utenze domestiche comprendendo il disagio economico, sociale, ambientale ovvero altre forme di aiuto rivolte anche alle utenze non domestiche, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Sul punto va ricordato che la deliberazione Arera 158/2020 conferma per il 2021 solamente quelle relative al bonus sociale rifiuti. È in questo ambito che il comune potrà disciplinare nuove riduzioni a favore delle attività economiche che abbiano subito limitazioni o chiusure quando si intenda definire una riduzione di carattere fiscale sulla Tari, anche alla luce della nuova previsione in merito contenuta nell'art. 6 del Dl 73/2021.

Restano confermate le riduzioni correlate al mancato svolgimento del servizio e alle zone non servite.

Altre modifiche al regolamento
Nel regolamento si aggiorna altresì l'esclusione dell'applicazione del tributo giornaliero sulle aree destinate a mercati, in seguito all'entrata in vigore dal 2021 del nuovo canone mercatale (articolo 1, comma 836, legge 160/2019) che assorbe anche la previgente tari (o tariffa) giornaliera.

Il regolamento inoltre recepisce le nuove modifiche in materia di riscossione, con particolare riferimento all'utilizzo della piattaforma Pago.pa, da prevedersi a partire dal 28 febbraio scorso (seppure, si ritiene, non necessariamente in maniera esclusiva, alla luce della sopravvivenza del modello F24 e dalle indicazioni contenute nell'articolo 2-bis del Dl 193/2016) e in materia di versamento del tributo provinciale (Tefa).

I cCmuni dovranno adeguare i propri regolamenti entro il 30 giugno prossimo, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Dl 41/2021. Sul punto occorre evidenziare che la disposizione sopra richiamata deroga espressamente all'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, facendo ritenere non applicabile alla Tari il maggior termine del 31 luglio, scadenza del bilancio per gli enti che hanno usufruito dell'anticipazione di liquidità di cui al Dl 35/2013 (articolo 52, comma 2, Dl 73/2021). Aspetto sul quale sarebbe importante una precisazione ufficiale.

(*) Vice Presidente Anutel- Gruppo Tributi Anutel

(**) Gruppo Tributi Anutel - Docente Anutel

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CONVEGNO NAZIONALE ANUTEL
La recente evoluzione normativa comunale: aspetti tributari contabili ed organizzativi 14 giungo 2021 dalle ore 9,00

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 4/6/2021: l'accertamento nei tributi comunali e gli istituti deflattivi del contenzioso (15,00-17,00)

- 9/6/2021: focus imu pertinenze – le aree e i fabbricati (15,00-17,00)

- 11/6/2021: l'applicazione della TARI per il 2021 (9,00-11,00)

- 16/6/2021: Imu: beni merce, leasing, comodati e canoni concertati (15,00-17,00)

- 21/6/2021: l'assimilazione dei rifiuti e tassazione delle utenze non domestiche dopo il d.lgs. 3 settembre 2020 n.116 (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL ALTRI SETTORI

- 8/6/2021: l'affidamento di incarichi di patrocinio legale nel settore pubblico (10,00-12,00)

- 10/06/2021: corso gestione documentale/cad (15,00-17,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

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Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito ANUTEL. Formazione Anutel per Revisori di Enti Locali, compresa nel servizio RevisEL. Per informazioni: www.revisel.it