Appalti

Riforma appalti: l’Anac perde i poteri di regolazione, restano i controlli sul mercato

di Mauro Salerno

L’Anac rischia di perdere i gradi di Autorità di regolazione del mercato degli appalti, resteranno però i poteri di vigilanza sul mercato e verranno rafforzati quelli di «consulenza» di pubbliche amministrazioni e imprese attraverso l’attività di precontenzioso . La bozza di Ddl deleghe che include il mandato al Governo per riformare il sistema degli appalti chiude l’esperimento soft law e il tentativo di creare una vera attività di regolazione del mercato. L’Autorità Anticorruzione torna così all’era pre-Cantone, almeno sul fronte dell’attività “normativa” vincolante per Pa e imprese. Un ridimensionamento che, almeno secondo le prime indiscrezioni, non avrebbe comportato reazioni eccessivamente negative ai piani alti di Via Minghetti, dove verrebbe considerato comunque molto importante aver mantenuto, e in prospettiva rafforzato, il ruolo di accompagnamento del mercato da svolgere attraverso le linee guida non vincolanti e i pareri su richiesta.

Con l’arrivo del regolamento governativo spariranno invece gli atti con forza cogente nei confronti delle amministrazioni. Addio alla regolazione “flessibile”. Si tornerà al modello in auge ai tempi del codice del 2006, con un regolamento unico emanato dal governo in forma di Dpr, dopo aver ricevuto il parere del Consiglio di Stato.

Quanto alle linee guida già prodotte è possibile che non tutto il lavoro fatto dall’Autorità vada perduto. La bozza della delega, che potrebbe essere discussa già oggi in Consiglio dei ministri insieme al Dl semplificazioni, lascia già intravedere che su punti specifici (affidamenti sottosoglia, nomina dei Rup) almeno nei contenuti, alcune linee guida dell’Anac potranno essere recuperate dal nuovo regolamento. Tutte le altre dovrebbero invece conseguentemente perdere efficacia. E visto che nel frattempo sono andate in Gazzetta, come un qualunque altro atto normativo, c’è chi si chiede se per decretarne il fine vita servirà anche un provvedimento di abrogazione espresso.

Stando a quanto c’è scritto nella bozza di legge delega l’Autorità non dovrebbe invece perdere tutti gli altri poteri di vigilanza e controllo sul mercato che il nuovo codice ha reso molto più penetranti rispetto al passato. Dovrebbero restare dunque i controlli sulle varianti, le verifiche sugli appalti in house, la gestione dell’albo dei commissari di gara e soprattutto il potere di raccomandazione e successiva impugnazione dei bandi irregolari. Non sarebbe in discussione neppure il potere di proporre il commissariamento delle imprese a rischio corruzione, peraltro previsto da una legge diversa dal codice appalti: il Dl 90/2014. Insomma resterebbe in piedi tutto quel sistema di controlli che, secondo i detrattori, ha reso l’Anac uno “spauracchio” talmente temuto dai funzionari pubblici, da paralizzarne l’attività. Questo almeno in teoria. Nella delega si stabilisce infatti che l’Autorità deve perdere i poteri di regolazione vincolante, ma non c’è alcun paletto che impone, riscrivendo il codice, di mantenerne tal quali come oggi i poteri di controllo sul mercato.

Quanto all’attività di risoluzione delle controversie prima di arrivare alle Aule dei tribunali (precontenzioso), la delega spinge verso un estensione dell’attività svolta dall’Anac, ma non è chiaro se attraverso pareri vincolanti, come in qualche caso accade oggi, o meno.

Semplificazione «massima» sottosoglia
Anac a parte, un altro punto della delega che merita di essere sottolineato riguarda gli appalti sotto soglia europea (5,5 milioni per i lavori, 221mila euro per i servizi). Qui la delega spinge molto sulle esigenze di semplificazione. Il nuovo codice dovrà prevedere una disciplina tutta nuova e «opportunuamente differenziata» rispetto alle norme applicabili al resto degli affidamenti. Soprattutto, la spinta è nella direzione della «massima semplificazione» delle procedure che dovranno essere improntate alla massima «rapidità». Per proporre correttivi ci saranno poi due anni di tempo, periodo raddoppiato rispetto a quanto accaduto con il codice del 2016, rimasto peraltro ancora oggi largamente inattuato.

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