Fisco e contabilità

Arconet, va conservato il Fal dopo la dichiarazione di dissesto e la costituzione dell'Osl

Gli enti in dissesto devono conservare il Fal accantonato nel risultato di amministrazione

di Patrizia Ruffini

Gli enti in dissesto devono conservare il Fal accantonato nel risultato di amministrazione, anche dopo la dichiarazione di dissesto e la costituzione dell'OSL.

É questo il messaggio, emerso dai lavori della Commissione Arconet (resoconto 12 ottobre), finalizzato a evitare futuri squilibri dei bilanci stabilmente riequilibrati.

La conclusione arriva dall'insieme di norme di giurisprudenza, recentemente stabilizzato dall'articolo 116 del Dl 115/2022. Per gli enti locali in dissesto, che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il Fal, tale disposizione prevede l'obbligo di accantonare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, un fondo nel risultato di amministrazione pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità ancora da rimborsare alla data del 31 dicembre 2022. Tali enti - come quelli che si trovano in condizioni analoghe per aver ricostituito il Fal a rendiconto 2021 - possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo, derivante dalla ricostituzione del fondo, in dieci quote costanti annuali a partire dal 2023.

Viene, anche, richiamata la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 8/2022 per la quale, al termine della procedura di risanamento, gli enti devono ricostituire il Fal in bilancio e, al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, devono accantonare nei bilanci stabilmente riequilibrati un'adeguata copertura delle rate di rimborso per tutte le annualità ancora dovute (la suddetta delibera concerne il rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario – Riconoscimento in capo all'organo straordinario di liquidazione, ovvero al comune, della competenza al rimborso delle quote capitali e interessi relative ad anticipazioni di liquidità, diverse da quelle di cui all'articolo 222 del Tuel, contratte prima della dichiarazione di dissesto).

La modifica del paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 prevede che, al fine di evitare la formazione di gravi squilibri di bilancio al termine della procedura di risanamento, quando l'anticipazione di liquidità, ancora da rimborsare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, sarà nuovamente ascrivibile all'ente locale, nel rispetto dei principi contabili della prudenza e della prevalenza della sostanza sulla forma, le amministrazioni devono conservare il Fal accantonato nel risultato di amministrazione anche a seguito della dichiarazione di dissesto e della costituzione dell'OSL. Nel corso della procedura di dissesto il Fal è gestito secondo le modalità previste dall'articolo 52 del Dl 73/2021.

Le conclusioni rimangono ferme, tuttavia si attendono ulteriori approfondimenti per l'aggiornamento formale dei principi contabili.

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