Fisco e contabilità

Recupero erogazioni fondi personale, diritti di rogito e incarichi: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo<br/>

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Recupero erogazioni fondi personale
Secondo il comma 1 dell'articolo 4 del Dl 16/2014: «Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli». Successivamente è previsto che le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa (piani) ovvero attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dagli spazi assunzionali. Siffatta modalità di ripetizione è contenuta in specifiche disposizioni che rivestono un carattere eccezionale e non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi specificamente indicate dal legislatore, che prevedono (tra le condizioni) anche il rispetto del patto di stabilità interno.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 26/2023

Diritti di rogito ed eccedenze
I diritti di rogito sono entrate (aventi natura tributaria) che hanno una specifica destinazione, che spettano in primis all'ente e solo nelle ipotesi specifiche del comma 2 bis, dell'articolo 10 del Dl 90/2014, ai segretari comunali per remunerare l'attività svolta nell'interesse dell'ente in un arco temporale annuale. Si tratta di un limite oggettivo ed insuperabile che non può essere aggirato da interpretazioni differenti ed innovative, salvo modifiche legislative o interventi della Corte costituzionale. Gli importi versati dai terzi per la stipula sono introitati integralmente al bilancio dell'ente e sono successivamente erogati, mediante determinazione del responsabile del settore competente, al segretario nella misura prevista dalla legge. Ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario comunale fino a concorrenza del quinto del suo stipendio in godimento; una volta raggiunta tale soglia, i diritti eccedenti restano nella disponibilità del bilancio comunale. Con la citata determinazione il responsabile accerta quanti contratti sono stati rogati dal segretario nell'anno di riferimento (o in un determinato periodo di tempo), verifica che siano stati incassati i relativi importi per il rogito dei contratti e che l'ammontare sia corretto, verifica il rispetto delle condizioni prescritte dall'articolo 10 del Dl 90/2014 - tra cui vi è il limite di un quinto dello stipendio in godimento - e, successivamente, procede alla liquidazione delle somme dovute al segretario quale pubblico ufficiale rogante.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 25/2023

Incarichi ed adempimenti
Devono considerarsi esclusi dalla sfera degli atti per i quali vige obbligo di invio (ex articolo 1, comma 173, della legge 266/2005) alla Corte dei conti, le seguenti fattispecie: 1) gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici; 2) gli incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali il "medico competente" ai sensi del Dlgs 81/2008, l'"esperto qualificato" ex Dlgs 230/1995"); 3) gli incarichi ex articolo 110del Tuel (alta specializzazione) ed ex articolo 90 del Tuel (incarichi di diretta collaborazione); 4) gli incarichi di addetto stampa; 5) gli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, in quanto estranei alla nozione di consulenza; 6) gli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.). Per completezza si ribadisce, infine, l'esclusione dalla disciplina dell'articolo 7 del Dlgs 165/2001 anche degli ex rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - che costituiscono una posizione intermedia tra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato - non più ammissibili nel quadro normativo vigente.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Deliberazione n. 71/2023

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