Urbanistica

Canne fumarie, occhio all'estensione oltre la quota del tetto

Bocciata la realizzazione di un condomino per l'altezza insufficiente del manufatto

di Davide Madeddu

Gli scarichi degli impianti termici devono avere uno sbocco sopra il tetto dell'edificio a una distanza superiore almeno a un metro. È quanto emerge dal pronunciamento del Tar Sardegna, con la sentenza 244/2022, relativa alla controversia nata attorno alla sistemazione di una canna fumaria in una palazzina di quattro piani in un piccolo Comune della Sardegna.

La vicenda inizia quando la proprietaria di un appartamento al piano terra di un edificio di quattro livelli, sistema la canna fumaria utilizzata per lo scarico di una stufa a pellet. Il tubo parte dall'appartamento e attraversa l'intera facciata della palazzina e raggiunge la gronda di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla falda del tetto di copertura. L'opera viene realizzata con assenso del Suape comunale (in seguito all'esito della prevista conferenza di servizi). Dopo l'accesso agli atti gli abitanti del quarto piano comunicano alla proprietaria del piano terra e all'ufficio comunale di considerare «illegittima la realizzazione del manufatto, sotto il profilo sia civilistico che edilizio». Qualche mese più tardi arriva la risposta dal responsabile del Suape che ribadisce di «considerare legittimo l'intervento contestato». Quindi il ricorso al Tar con cui si chiede «l'annullamento della deliberazione autorizzativa e della nota di conferma» e di un'altra nota non consegnata. Si costituisce in giudizio il Comune ma non la controinteressata.

Nel dispositivo viene rimarcato un fatto che assume «rilievo dirimente», ossia: «i ricorrenti contestano - non già l'installazione della canna fumaria in sé, bensì - le caratteristiche tecniche e dimensionali della stessa, con particolare riferimento alla sua insufficiente estensione oltre il colmo del tetto di copertura della palazzina». Un particolare non immediatamente percepibile a una semplice osservazione ma solo dopo sopralluogo dei tecnici del dipartimento di prevenzione igiene e sanità pubblica dell'Ats.

Per i giudici del Tar il ricorso è fondato. Ricordando l'articolo 17 bis della legge 3 agosto 2013, numero 90, relativo a «Requisiti degli impianti termici», sottolineano che «Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente». I magistrati poi ricordano sia quanto previsto dal Puc del Comune che stabilisce come «La sporgenza dei fumaioli dalla copertura non deve essere inferiore ad un metro, salvo maggiore altezza prescritta dalla concessione» e che «Non è permessa la costruzione di canne fumarie o di canne di aspirazione con canali o tubi addossati all'esterno dei muri prospettanti sul suolo pubblico» e inoltre che «Il calore prodotto da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono essere scaricati attraverso un camino o a mezzo di appositi tubi che si innalzino oltre il colmo dei tetti dei fabbricati circostanti».

Risultato: «È, dunque, evidente che, alla luce della edilizia e tecnica di riferimento, la canna fumaria in contestazione non potesse attraversare la facciata della palazzina e che, inoltre, dovesse superare di almeno 1 metro il colmo del tetto di copertura del medesimo stabile». Dagli atti emerge che «la canna fumaria realizzata dalla controinteressata sovrasta soltanto di 0,75 metri il colmo del tetto della palazzina e attraversa l'intera facciata della stessa». Ricorso accolto e atti impugnati annullati.

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