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Prevenzione incendi: ecco i nuovi moduli da utilizzare dal 1 marzo 2023

I Vigili del Fuoco hanno aggiornato la modulistica per tutte le istanze, segnalazioni e dichiarazioni che riguardano le procedure di prevenzione incendi

di Mariagrazia Barletta

È stata aggiornata la modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni da utilizzare nelle procedure di prevenzione incendi, che sarà in vigore dal 1° marzo 2023. A partire da tale data, tutti i Comandi dei Vigili del Fuoco, i professionisti e i responsabili delle attività dovranno utilizzare i modelli aggiornati che sono stati già pubblicati, in versione editabile, nell'apposita sezione del sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ad essere modificati sono i modelli per le richieste di valutazione dei progetti, di deroga e di nulla osta di fattibilità, nonché quello per la presentazione della Scia, per i quali viene aggiornata la sezione "distinta di versamento" in cui si specifica l'importo da corrispondere ai Vigili del Fuoco per i servizi richiesti. In particolare, vengono aggiunti dei riquadri per specificare se la progettazione è stata svolta secondo il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e se si è fatto ricorso a soluzioni alternative. In alcuni modelli va anche specificato per quali misure del Codice sono state previste soluzioni alternative. Questo perché gli importi da versare sono maggiorati rispetto ad una progettazione che fa uso esclusivamente delle soluzioni conformi previste dal Codice.

La nuova modulistica (modelli per la valutazione dei progetti, per la Scia ed il rinnovo periodico della conformità antincendio) contiene anche un campo specifico da barrare nel caso in cui si preveda l'installazione di un impianto fotovoltaico nell'attività per la quale si presenta l'istanza. Si tratta di un'integrazione che tiene conto delle nuove disposizioni del Dl Aiuti-ter che ha previsto, fino al 31 dicembre 2024, il dimezzamento dei tempi entro cui i Vigili del Fuoco devono pronunciarsi sui progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sui tetti o sulle facciate di edifici che ospitano attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi, classificate in categoria B o C dal Dpr 151 del 2011.
Viene infine modificato il modello per la certificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi in opera. In questo caso, per quanto riguarda il tipo di valutazione condotta, in corrispondenza del campo relativo al metodo tabellare, viene eliminato il riferimento al Dm 16 febbraio 2007 sulla classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi.

La correzione «si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al Dm 16 febbraio 2007 ma anche al Dm 3 agosto 2015» viene specificato nella circolare che la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica ha inviato ai Comandi, alle direzioni regionali e centrali dei Vigili del Fuoco e ai Consigli e alle Federazioni nazionali dei professionisti per informare sui cambiamenti alla modulistica e i relativi tempi di adozione.
Sulla resistenza al fuoco, la circolare precisa inoltre che «in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato Dm 16 febbraio 2007».

La circolare specifica infine che «in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato».

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