Fisco e contabilità

Sì del Consiglio di Stato al pagamento del lavoro straordinario per i tempi di viaggio

Se è autorizzato l'uso di autovetture di servizio e lo spostamento eccede la durata del turno

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con sentenza n. 8473/2022 ha affermato che, se eccedente la durata del turno di lavoro, il tempo necessario per raggiungere il luogo dove la prestazione lavorativa va resa, tanto più se autorizzato l'uso del mezzo di servizio, deve essere riconosciuto lavoro straordinario.

La vicenda ha riguardato alcuni appartenenti della Polizia di Stato ma la sentenza può essere un utile spunto di riflessione anche per gli enti locali in proiezione della ristrutturazione della disciplina della trasferta ad opera della contrattazione nazionale relativo al triennio 2019/2021 (nel testo della pre-intesa firmata lo scorso 4 agosto).

Alcuni poliziotti hanno rivendicato il diritto al pagamento del lavoro straordinario con riferimento al tempo per raggiungere la sede di lavoro e poi rientrare agli uffici, usando i mezzi dell'amministrazione.

Per i richiedenti le prestazioni di servizio sarebbero da inquadrare alla stregua di «straordinario emergente», implicitamente autorizzato dall'ente di appartenenza, e come tale suscettibile di erogazione del relativo compenso.

A fronte del rifiuto dell'amministrazione di liquidare quanto richiesto, la vicenda è approdata nelle sedi giudiziarie.

Contro la decisione del Tar, che ha visto dare ragione al datore di lavoro, i lavoratori hanno fatto appello al Consiglio di Stato.

Per il Consiglio di Stato il tempo di viaggio per raggiungere la sede di lavoro e poi rientrare agli uffici, usando le autovetture di servizio, se eccedente la durata del turno di lavoro, necessario per raggiungere il luogo dove la prestazione lavorativa va resa, tanto più se autorizzato l'uso del mezzo di servizio, deve essere riconosciuto il lavoro straordinario.

Il nuovo contratto nazionale delle Funzioni Locali, nel testo della pre-intesa firmata lo scorso 4 agosto, ha voluto riscrivere la disciplina della trasferta (contenuta nell'articolo 41 contratto del 14 settembre 2000, come integrato dall'articolo 16-bis del contratto del 5 ottobre 2001), con l'intento di superare alcune criticità sorte nel tempo.

La nuova disciplina è contenuta nell'articolo 57.

Se da una parte si conferma la previgente disciplina secondo la quale deve essere considerato lavoro straordinario solo il tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta ed eccedente l'orario d'obbligo giornaliero, dall'altra si definiscono delle eccezioni.

La prima, riprendendo la vecchia formulazione, è quella del dipendente in possesso del profilo professionale di «autista» per cui si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e la custodia del mezzo (comma 2).

È nel successivo comma 3 che ci sono gli elementi più innovativi.

Si precisa infatti che in relazione alle specifiche previsioni contenute per gli autisti il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 29, comma 10, del predetto contratto («Per i dipendenti che prestino attività lavorativa presso un'unica sede di servizio, qualora, dopo aver preso servizio in sede, sia necessario svolgere temporaneamente tale attività, debitamente autorizzata, in altra sede del medesimo ente, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro»), anche per altre categorie di dipendenti per i quali, per esigenze di servizio ed in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, sia necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore.

A tale scopo, gli enti, sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, previa informativa sindacale, con atti di organizzazione, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.

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