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Fondi investimento come general contractor, il Codice appalti spinge il project finance

Più margini agli investitori istituzionali che potranno qualificarsi e ricorrere al subappalto al 100%

di Flavia Landolfi

Per alcuni si tratta dell'ultima chiamata. Per altri invece di una spinta che male non fa. Nel rimettere in fila le regole sugli appalti pubblici, il nuovo Codice si incarica anche di semplificare (e riordinare) la materia dei partenariati pubblico-privati e di quello strumento, spesso bistrattato, talvolta confuso, qualche volta pasticciato del project finance. Le novità sono contenute nell'articolo 193 che racchiude il "cuore" delle nuove regole sul Pf. Ma per inquadrarle occorre fare un passo indietro. «Con riferimento specifico al caso italiano - spiega la relazione al Codice - la scarsa incidenza del Ppp sul totale degli investimenti pubblici totali va individuata nella frammentazione e scarsa specializzazione delle amministrazioni aggiudicatici, nella insufficiente pressione concorrenziale, nella complessità e scarsa flessibilità delle procedure di aggiudicazione contrattuale, nell'instabilità del quadro normativo e nella incertezza legata alla ripartizione dei rischi tra il partner privato ed il soggetto pubblico». In una parola, un ginepraio.

Nel riorganizzare tutta la materia dei partenariati pubblico-privati il Codice assegna un ruolo più forte al privato contrariamente al vecchio testo che tanto per fare un esempio stabiliva un tetto massimo dell'intervento privato al 49%. L'approccio ora è mutato e nel caso del Pf diventa un modello contrattuale dei Ppp. In primo piano ci sono gli investitori istituzionali, come fondi e gruppi finanziari, che potranno giocare un ruolo da protagonisti. «Bisogna riconoscere a questa nuova riformulazione del Codice il tentativo di rendere centrale il Pf restituendogli ampi margini di manovra e rendendolo appetibile anche per gli investitori istituzionali come i fondi infrastrutturali», spiega Giorgia Romitelli, partner di Dla Piper ed esperta di public procurement. Nel Codice la spinta verso la partecipazione degli investitori al partenariato consiste tra l'altro nella possibilità, in sede di gara, di soddisfare la richiesta dei requisiti facendo ricorso, anche integralmente, ad altri soggetti e che possano subappaltare, fino al 100%, le prestazioni oggetto del contratto di concessione ad imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

«Si tratta di una opzione importante - presegue Romitelli - che rende la finanza di progetto finalmente più flessibile e che dovrebbe contribuire a dare impulso a questa forma di partenariato». Per gli operatori è una boccata d'ossigeno, un pezzo di ingessatura che cade lasciando più margini di manovra alle imprese. Così Legacoop per bocca del suo presidente Simone Gasperini auspica «che la semplificazione determinata dalle nuove norme in materia di concessioni e finanza di progetto possa favorire ulteriormente lo sviluppo dell'infrastrutturazione del nostro Paese». Per Legacoop «la spesa pubblica generata dal Pnrr deve essere indirizzata verso un indebitamento "buono", che migliori, oltre alla qualità delle nostre infrastrutture, anche la spesa corrente attraverso la partecipazione dei privati, con un ripensamento del modello di partenariato pubblico-privato che assicuri maggior protagonismo e condivisione dei soggetti privati nella programmazione e nella progettazione». Gli effetti della riforma andranno valutati nei prossimi mesi ma «ma il tema dei partenariati pubblico-privati - spiega Flavio Monosilio, direttore del Centro studi di Ance - non passa solo attraverso la chiarezza delle norme».

La questione è quella della «disponibilià a investire» e della «capacità di farlo, perché non sempre i finanziatori hanno questo know-how». Tra gli altri elementi Ance segnala anche un ulteriore chiarimento positivo. «Mi riferisco - prosegue Monosilio - al diritto di prelazione del privato nella fase successiva all'accettazione del progetto da parte del pubblico; qui si aprono due strade: una corsia preferenziale nell'esecuzione dell'idea a favore del soggetto privato proponente che avrà appunto la prelazione sugli altri oppure, nel caso in cui non voglia esercitare questo diritto, il ristoro dei costi sostenuti».

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