Appalti

Caro-materiali, tutti i fondi (e i metodi per ottenerli) del decreto Aiuti per compensare le imprese

Utilizzo delle risorse interne alle stazioni appaltanti, fondi speciali per opere del Pnrr e interventi ordinari: guida per imprese e Pa

di Roberto Mangani

La copertura finanziaria delle compensazioni dei corrispettivi dei contratti di appalto sono assicurate dal decreto Aiuti attraverso due modalità: la prima - uniforme per tutti gli interventi e per la totalità delle stazioni appaltanti – di tipo "endogeno", nel senso che fa riferimento alle risorse che fanno capo autonomamente alla singola stazione appaltante. La seconda, di tipo "esogeno", che consente di attingere alle risorse stanziate con Fondi speciali istituiti ad hoc per fronteggiare il fenomeno del caro materiali negli appalti pubblici.

Le risorse interne alle stazioni appaltanti
Tali risorse sono individuate dal comma 1 dell'articolo 26. Le stazioni appaltati possono utilizzare:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del singolo intervento, nel limite del 50% e al netto delle somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

- le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, sempre relativamente al medesimo intervento;

- le somme derivanti dai ribassi d'asta, purchè non destinate ad altra finalità in base a una specifica norma;

- le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, purchè siano già stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

In sostanza, relativamente alla copertura finanziaria riconducibile alle risorse interne alla stazione appaltante, la logica è di attingere a tutte le risorse disponibili, anche con un interscambio tra i diversi interventi, purchè vi sia certezza in merito all'effettiva disponibilità, non residuando tematiche sulla corretta esecuzione dei lavori o su una diversa destinazione delle risorse.

Le risorse dei fondi speciali: interventi finanziati con fondi comunitari o Pnrr
Accanto alle risorse interne alle singole stazioni appaltanti, il decreto Aiuti prevede risorse aggiuntive, attraverso un rifinanziamento di appositi Fondi già istituti dalle precedenti norme in tema di compensazioni, cui si può attingere in caso di insufficienza delle risorse interne precedentemente illustrate. A queste risorse possono far ricorso tutte le stazioni appaltanti – fermo restando la differenziazione di cui si dirà subito dopo - ad esclusione dei concessionari che non siano amministrazioni aggiudicatrici.

Sotto questo profilo viene operata una differenziazione a seconda della tipologia di interventi. In primo luogo, vi sono gli interventi finanziati con fondi comunitari ovvero ricompresi nel Pnrr o ancora quelli di competenza dei Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 32/2019, per i quali valgono le previsioni dettate dal comma 4, lettera a). Per questi interventi i relativi enti appaltanti possono attingere alle risorse di cui al Fondo speciale per la prosecuzione delle opere pubbliche istituito presso il Mims ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 76/2020 con una dotazione iniziale, per l'anno 2020, pari a 30 milioni di euro.

Tale fondo è stato successivamente rifinanziato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legge 21/2022 per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 proprio per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal caro materiali. Un ulteriore rifinanziamento è poi previsto proprio dal decreto Aiuti (comma 5, lettera a), per un importo pari a 1.000 milioni per l'anno 2022 e 500 milioni per l'anno 2023. Viene tuttavia contestualmente fissato un limite di spesa di 770 milioni per l'anno 2022 e di 550 milioni per l'anno 2023.Per accedere alle risorse di detto fondo le stazioni appaltanti devono presentare le relative istanze di accesso secondo una duplice scadenza (comma 4, lettera a): entro il 31 agosto 2022 per i Sal relativi a lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio al 31 luglio 2022, ed entro il 31 gennaio 2023 per i Sal relativi a lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 agosto al 31 dicembre 2022. A tal fine le stazioni appaltanti devono trasmettere al Mims in via telematica, secondo modalità da definire da parte dello stesso Mims, i dati relativi al contratto di appalto e il Sal di riferimento – con attestazione del direttore lavori vistata dal Rup - unitamente all'indicazione dell'entità delle risorse proprie disponibili e della misura del contributo richiesto a valere sul Fondo.

Qualora l'ammontare delle risorse complessive richieste da tutte le stazioni appaltanti sia superiore alle risorse effettivamente disponibili, la ripartizione delle stesse avviene in misura proporzionale (da intendersi quindi in proporzione al contributo richiesto).Le stazioni appaltanti devono effettuare il pagamento alle imprese appaltatrici entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse da parte del Mims.

Gli altri interventi
Diverso il canale di finanziamento previsto per gli interventi "ordinari", cioè diversi a quelli indicati in precedenza (finanziamenti comunitari, opere del Pnrr, opere oggetto di commissariamento).Per questi interventi valgono le previsioni della lettera b) del comma 4, che stabilisce il ricorso alle risorse del Fondo istituito ai sensi del decreto legge 73/2021, che aveva una dotazione iniziale di 100 milioni per l'anno 2021, e che viene rifinanziato dal decreto Aiuti ai sensi del successivo comma 5, lettera b), per ulteriori 500 milioni per l'anno 2022 e 550 milioni per l'anno 2023; nonché alle risorse stanziate dal decreto legge 17/2022, che ha rifinanziato per 150 milioni per l'anno 2022 il fondo istituito dal decreto legge 73/2021. Il tutto fino alla concorrenza di 770 milioni per l'anno 2022 e 550 milioni per l'anno 2023, che costituiscono limiti di spesa.

Per quanto riguarda le modalità di accesso alle risorse dei Fondi, valgono le medesime previsioni sopra richiamate con riferimento all'altra tipologia di interventi, con l'unica differenza che le modalità di trasmissione dell'istanza e della relativa documentazione al Mims sono quelle già determinate dal decreto del Mims emanato ai sensi del decreto legge 73/2021.

Le risorse per l'aggiornamento dei prezziari
Come detto in un precedente articolo, il comma 6 dell'articolo 26 del decreto Aiuti prevede che che al fine di tenere conto dell'aggiornamento dei prezziari le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, possono altresì utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, purchè siano già stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Il successivo comma 7 prevede tuttavia, in caso (probabile) di insufficienze delle risorse reperite ai sensi del comma 6, consistenti risorse aggiuntive, anche se limitate a determinate categorie di interventi. Si tratta in primo luogo degli interventi finanziati con fondi comunitari o rientranti nel Pnrr o ancora affidati ai commissari straordinari. Ma a questa tipologia di interventi se ne aggiungono altri: gli interventi per il Giubileo 2025, quelli funzionali alle Olimpiadi invernali Milano- Cortina nonché quelli relativi alle opere infrastrutturali connesse agli impianti sportivi (decreto legge 4/2022). Per questi interventi viene prevista l'istituzione di un fondo ad hoc, presso lo stato di previsione del Mef, per un importo di 1.500 milioni per l'anno 2022, 1.700 milioni per l'anno 2023, 1.500 milioni per gli anni 2024 e 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026.

Le modalità di accesso e di ripartizione alle risorse di detto fondo saranno definite con uno o più Dpcm, su proposta del Mef di concerto con il Mims, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aiuti. Il comma 7 delinea anche i criteri cui dovranno attenersi il o i Dpcm, nei seguenti termini: fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione; verifica dei dati trasmessi attraverso i sistemi della Ragioneria Generale dello Stato; assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma degli interventi; effettuazione dei trasferimenti sulla base delle richieste presentate, nei limiti delle disponibilità di cassa; modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utlizzate.


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