Amministratori

Incompatibile il consigliere incaricato precedentemente dal Comune di un lavoro di progettazione

Fermo restando che il consiglio è competente a verificare le cause ostative all'espletamento del mandato

di Manuela Sodini

É rilevante ai fini dell'incompatibilità per i consiglieri comunali l'affidamento di un servizio di progettazione relativo a un lavoro pubblico prestato nell'interesse dell'ente quando il consigliere comunale riceve, per la sua attività professionale, un corrispettivo versato dal Comune nel cui consiglio egli è stato eletto. Questa in sintesi la massima di un parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.

Il parere origina dalla richiesta in ordine alla sussistenza di una causa di incompatibilità (articolo 63 comma 1 n. 2 del decreto legislativo 267/2000 - Tuel), in capo a un consigliere comunale, libero professionista, al quale, prima delle consultazioni elettorali, veniva affidato il servizio di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativo ad un lavoro pubblico.

Le cause di incompatibilità di cui al predetto articolo 63 sono ascrivibili al novero delle cosiddette incompatibilità d'interessi e hanno la finalità di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell'ente locale o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità.

In particolare, la disposizione in questione prevede che «non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: … 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, …».

Richiamando la norma, il parere precisa che per aversi incompatibilità il soggetto deve «aver parte» in appalti nell'interesse del Comune; tale locuzione allude alla contrapposizione tra l'interesse particolare del soggetto, in ipotesi incompatibile, e l'interesse del Comune, istituzionalmente generale, e dunque allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio imparziale della carica elettiva.

Nel parere, in via esemplificativa, si evidenzia che se un professionista ha parte in un servizio al quale il Comune è interessato, lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere imparzialmente i doveri connessi all'esercizio della carica elettiva; in proposito viene richiamato un precedente parere (Prot. N. 0015552 del 13.11.2020) in cui il Dipartimento ha sostenuto che il legislatore, con la positivizzazione dei predetti casi di incompatibilità, ha voluto evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato da parte dell'eletto ed il conflitto, anche solo potenziale, che il medesimo sarebbe chiamato a dirimere se dovesse scegliere tra l'interesse perseguito, in quanto titolare del servizio fornito al Comune, e quello che deve tutelare in quanto consigliere dell'amministrazione locale che di quel servizio fruisce.

Nel caso in esame, emerge che il consigliere comunale interessato è affidatario di un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad un lavoro pubblico. Si tratta, dunque, di gestione di un servizio prestato nell'interesse dell'ente, e il consigliere riceve, per la sua attività professionale, un corrispettivo versato dal Comune nel cui consiglio egli è stato eletto.

Il parere conclude precisando che la valutazione della sussistenza della causa di incompatibilità è rimessa al consiglio comunale, questo, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall'articolo 69 del decreto legislativo 267/2000 che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa, oltre alla possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©