I temi di NT+L'ufficio del personale

Graduatorie, trattamento accessorio, attestazione di presenza e concorsi

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Graduatorie di altri enti, come funziona l'accordo
L'accordo tra enti per l'utilizzo "obliquo" di graduatorie di concorso non deve rivestire forme sacramentali o contenuti tipici all'infuori della forma scritta, stabilita dall'articolo 15 della legge 241/1990 e l'espressione del nulla osta allo scorrimento della graduatoria. Di conseguenza, lo scambio di note amministrative potrebbe, di per sé, assolvere a tali minimi requisiti, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravamento del procedimento. Ovviamente, l'ente titolare della graduatoria deve comunicare i nominativi degli idonei che dovranno essere interpellati rigorosamente secondo l'ordine di merito rappresentato dalla posizione occupata. È quanto affermato nella sentenza del Tar Piemonte, sezione I, 28 novembre 2022 n. 1040.

Tipologie di esclusione dal limite trattamento accessorio
Alla Corte dei conti del Veneto è stato chiesto «se le Province possano non conteggiare, per il calcolo finalizzato alla verifica del rispetto del tetto del trattamento accessorio annuale (…) le somme rimborsate dalla Regione, sottraendo in tal modo detti importi dal calcolo del limite del trattamento economico di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 ed all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34». I magistrati contabili nella deliberazione n. 195/2022/PAR hanno ritenuto che alla fattispecie indicata dall'ente istante si possa applicare quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 23/QMIG/2017), in presenza dei presupposti nella stessa indicati, ovvero l'esclusione dal limite, in considerazione della provenienza totalmente esterna delle risorse trasferite all'ente, pari al trattamento accessorio del personale provinciale riassorbito nei ruoli regionali e poi distaccato presso l'ente medesimo.

Falsa attestazione di presenza in servizio mediante utilizzo del badge altrui
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 32611 del 4 novembre 2022 sancisce la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a pubblici dipendenti che attestano falsamente la propria presenza in servizio, facendo utilizzare il proprio badge a colleghi e così risultando in servizio contrariamente al vero. L'accertamento dei fatti era avvenuto mediante video riprese, servizi di pedinamento e gli stessi dati rilevati dai badge. La gravità e intenzionalità del comportamento sicuramente giustifica la proporzionalità della sanzione espulsiva, oltre al fatto che è espressamente prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lettera a), del Dlgs 165/2001.

Annullamento o revoca del pubblico concorso
In caso di annullamento o revoca in autotutela di una procedura concorsuale, l'amministrazione non è tenuta a dare comunicazione di avvio del procedimento (articolo 7 della legge 241/1990) ai candidati, trattandosi di atti amministrativi generali (lo è il bando, il suo annullamento o la sua revoca), come disposto dall'articolo 13, comma 1, della legge (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 4554/2011). Peraltro, la giurisprudenza ha anche sempre affermato che: «l'annullamento d'ufficio (o la revoca) degli atti di una procedura di selezione della Pubblica amministrazione, se disposto prima dell'approvazione degli atti della commissione e della graduatoria da parte del competente organo dell'Amministrazione, non può considerarsi come il risultato di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto una precedente determinazione finale ma, piuttosto, come la conclusione dell'unico procedimento predisposto per l'assunzione, iniziato con l'indizione della selezione e proseguito con l'esame dei requisiti e dei titoli dei partecipanti. Ne consegue che, non avendo natura di atto finale di un procedimento di secondo grado, ma di atto posto in essere nell'ambito del più generale procedimento concorsuale non definito, l'atto di annullamento (o di revoca) della delibera di indizione della selezione non doveva essere preceduto, nel caso in esame, dall'avviso d'inizio del procedimento». È quanto affermato dal Tar Campania-Napoli, sezione V, nella sentenza n. 7249 del 23 novembre 2022.