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Le verifiche dell'organo di revisione per il rilascio del parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui

di Tommaso Pazzaglini - Rubrica a cura di Ancrel

Le verifiche sulla proposta di deliberazione di giunta inerente il riaccertamento ordinario dei residui sono di fondamentale importanza nel rispetto dei postulati numero 5 e numero 16 inerenti la veridicità attendibilità, correttezza, comprensibilità del rendiconto della gestione nonché il rispetto della competenza finanziaria potenziata.

Si ricorda che i documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

La norma alla quale fare riferimento è rappresentata dall'articolo 3, comma 4 del Dlgs 118/2011 che afferma che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (…) Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

Ancrel ha reso disponibile, nell'area riservata del proprio sito web, lo schema di parere sulla proposta di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui che si articola nelle seguenti sezioni:

1. accertamenti assunti nel 2022, riscossi o non riscossi e o reimputati entro il 31/12/2022

2. impegni assunti nel 2022, pagati o non pagati o reimputati entro il 31/12/2022

3. reimputazione contestuale di entrate e di spese

4. fondo pluriennale vincolato di spesa finale 2022

5. residui attivi e passivi determinati con il conto del bilancio 2021

6. eliminazione o riduzione di residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata

7. riclassificazione residui attivi e passivi

8. risultanze finali dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al 31/12/2022

9. vetustà dei residui attivi

10. vetustà dei residui passivi

11. verifica residui attivi e passivi organismi partecipati

12. adeguata motivazione

13. conclusioni

Quest'anno si è voluto dare particolare attenzione a quanto evidenziato dalle numerose delibere delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed in particolare verificando:
• se i singoli dirigenti e/o responsabili dei servizi abbiano motivato per ogni residuo attivo o passivo le ragioni mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (in questo ultimo caso solo per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza);
• la vetustà dei residui conservati a rendiconto, su questo tema è necessario analizzare i residui provenienti dagli esercizi precedenti considerando che per quanto riguarda quelli attivi è importante che l'Ente adempia a quanto previsto dal punto 9.1 del principio contabile all. 4/2 al Dlgs 118/2011 provvedendo per le annualità più pregresse ad operare lo stralcio di tali crediti dal conto del bilancio e riclassificandoli tra i crediti nello stato patrimoniale. Mentre per quanto riguarda i residui passivi conservati verificando che devono essere già liquidati o liquidabili, in attesa pertanto solo del pagamento, in quanto si è già realizzata la loro esigibilità. Pertanto la conservazione di residui passivi particolarmente vetusti rappresenta un'eventuale criticità sulla quale soffermarsi;
• le condizioni previste dal principio contabile per la costituzione del fondo pluriennale vincolato ed il mantenimento delle risorse all'interno dello stesso, ricordando che non si procede in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;
• in merito al punto precedente all'interno dello schema di parere è stata predisposta una tabella con riferimento solamente alle risorse Pnrr. Tali risorse devono essere reimputate secondo il cronoprogramma di spesa,i nfatti si precisa che esse sono reimputate contestualmente (entrata e spesa) e non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse sull'esercizio 2022 e ricorrano le condizioni indicate dall'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 al punto 5.4.8 e punto 5.4.9 per la costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa. Diversamente le risorse riscosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.

É importante indicare da parte dell'organo di revisione la tecnica di campionamento utilizzata per l'analisi dei residui, ad esempio il criterio della significatività finanziaria.

Infine si ricorda che la deliberazione di giunta di riaccertamento ordinario dei residui comporta una variazione sull'esercizio 2022 legata alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa e sugli esercizi del bilancio di previsione 2023-2025 (oppure per gli enti in esercizio provvisorio sulle annualità 2023 e 2024 del bilancio 2022-2024), occorre precisare che le reimputazioni dovrebbero basarsi sui cronoprogrammi di spesa e pertanto non limitarsi al solo esercizio successivo (2023) ma su più annualità.

Nel merito la corretta gestione del Fondo pluriennale vincolato in base alle normative vigenti e ai principi contabili dell'armonizzazione è collegata alla componente temporale che costituisce l'elemento determinante per l'efficacia del ciclo dell'investimento (progettazione, procedura di affidamento, contrattualizzazione, esecuzione, collaudo). Il monitoraggio avviene attraverso l'indicatore n. 14 del rendiconto, in chiave di controllo strategico e sulla performance nonché per l'attivazione di misure correttive. Il monitoraggio del ciclo tecnico e del ciclo finanziario della spesa di investimento deve utilizzare, in modo adeguato, tali "indicatori" di andamento gestionale per garantire attendibilità e veridicità alla previsione e alla realizzazione nel ciclo di bilancio. Talché, la non corretta iscrizione delle poste nel FPV vizia il documento contabile della sua funzione essenziale (Corte costituzionale, sentenza n. 184/2016 e Deliberazione n. 138/2022 della Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna).

(*) Ancrel Bologna

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