Fisco e contabilità

Irap, le nuove semplificazioni obbligano gli enti a ricalcolare il debito per l'esercizio 2021

Il Dl 73/2022 ha modificato il Dlgs 446/1997 per far dedurre dai costi del conto economico l'intera spesa di personale a tempo indeterminato

di Domenico Luddeni

L'articolo 10 del Dl Semplificazioni fiscali, n. 73/2022, entrato in vigore il 22 giugno 2022, prevede la modifica di alcune parti dell'articolo 11 del Dlgs 446/1997, al fine di sostituire alcune deduzioni specifiche dei costi di lavoro a tempo indeterminato, disabili, Inail eccetera con la deduzione integrale di tali costi (articolo 11, comma 4-octies, Dlgs 446/1997), lasciando in vita solamente le deduzioni afferenti tipologie contrattuali diverse da quelle relative ai lavoratori a tempo indeterminato (si veda anche Nt+ Enti locali & edilizia del 29 giugno e 8 luglio). Nella sostanza nulla cambia per le imprese che calcolano la base imponibile Irap con il metodo commerciale, ma quelle che utilizzano il metodo retributivo, subiscono l'azzeramento delle deduzioni relative ai lavoratori disabili, alle spese Inail, agli apprendisti e contratti di formazione lavoro eccetera relative ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Infatti la nuova formulazione dell'articolo 11 del Dlgs 446/1997, modificato dall'articolo 10 del Dl 70/1973, non tiene evidentemente conto del metodo di calcolo Irap cosiddetto retributivo e ne azzera ogni deduzione: infatti l'articolo 10-bis del Dlgs 446/1997 , metodo di calcolo retributivo, stabilisce che «per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), in sostanza Stato e enti pubblici territoriali e non, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del TUIR , e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, c. 2, let. a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, c. 1, let. l), del TUIR. Come è evidente la base imponibile è data dalle retribuzioni erogate, senza distinzioni tra retribuzioni per il personale a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il nuovo articolo 11 del dlgs 446/1997 riformula le deduzioni come segue:
"Sono ammessi in deduzione:
1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, (i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) …… in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, le spese relative agli apprendisti, ai disabili … (omissis)..."».

In precedenza la deduzione era prevista, per esempio, per tutti i lavoratori disabili, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, deduzione integrale anche per l'intero importo pagato ai fini Inail, sia in ambito istituzionale che commerciale (sentenza 16 giugno 2017 della Corte di cassazione).

Oggi gli enti che adottano il calcolo dell'Irap con il metodo retributivo vedono quindi ridursi tali deduzioni al solo costo relativo a coloro che vengono assunti a tempo determinato, con un evidente incremento della spesa per Irap. Questo comporta che gli enti si trovano ad affrontare una serie di conseguenze:
• posto che la modifica ha effetto dall'esercizio 2021 il debito Irap va ricalcolato (e la dichiarazione ripresentata perché molti enti hanno già provveduto) azzerando le deduzioni prima previste dall'articolo 11;
• considerato che i bilanci consuntivi sono già stati chiusi, gli enti avranno cancellato ogni residuo sul capitolo Irap, posto che il metodo retributivo normalmente non provoca versamenti in sede di dichiarazione annuale, questo li costringerà a pagare sulla competenza 2022 somme di competenza 2021 forzando le regole di contabilità finanziaria (anche perché è impossibile fare diversamente);
• l'ente sarà costretto a rivedere i bilanci preventivi reperendo altre risorse in quanto le somme stanziate a fini irap non saranno più sufficienti;
• paradossalmente viene incentivata l'assunzione dei lavoratori a tempo determinato per gli enti che calcolano l'Irap con il metodo retributivo;
• le somme che risulteranno a debito in sede di dichiarazione Irap per il periodo d'imposta 2021 risulteranno come versate in ritardo, con l'aggravio di sanzioni e interessi.

É evidente che gli enti non possono essere responsabili di un'applicazione retroattiva della norma a loro sfavore, di conseguenza è auspicabile che in sede di conversione del decreto la norma venga modificata in modo da ripristinare le deduzioni originariamente previste dallo stesso.

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