Amministratori

Garante Privacy, niente accesso civico alla copia integrale dei pagamenti dei tributi locali dei consiglieri

C'è un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati

di Manuela Sodini

Per il Garante Privacy, la richiesta di accesso civico volta a ottenere la copia integrale dei pagamenti dei tributi locali di tutti gli amministratori facenti parte del consiglio comunale rientra in una delle fattispecie per le quali l'accesso civico può essere rifiutato.

Il parere origina dalla richiesta del responsabile anticorruzione e trasparenza che si è rivolto al Garante avendo dubbi sulla possibilità di rilasciare le copie dei versamenti effettuati dagli amministratori comunali. Nello specifico, la richiesta di accesso civico aveva a oggetto la copia dei pagamenti dei Tributi Ici, Imu e Tarsu di tutti gli amministratori di maggioranza e minoranza facenti parte del consiglio, compreso il sindaco, riferiti agli ultimi cinque anni, con specificazione dell'«elenco dei beni di ogni singolo Amministratore in base alle risultanze del catasto Agenzia delle Entrate», comprensivi di dati catastali (subalterno e particella), in possesso e/o in comunione.

L'amministrazione ha rifiutato l'accesso civico, ritenendo sussistere un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, considerando, fra l'altro, che dall'ostensione dei dati richiesti si potevano dedurre informazioni come la residenza, l'abitazione principale, l'avere o meno pagato determinati tributi, il tenore di vita.

Il Garante nel parere reso ricorda preliminarmente che con l'accesso civico i dati e i documenti che si ricevono divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli, sebbene nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa.

Con riferimento al caso sottoposto, quanto alla richiesta di accesso civico all' «elenco dei beni di ogni singolo Amministratore in base alle risultanze del catasto Agenzia delle Entrate», il Garante condivide la posizione del Responsabile, in quanto oggetto della richiesta di accesso civico generalizzato possono essere solo informazioni, dati e documenti «detenuti dalle pubbliche amministrazioni», mentre i dati richiesti non sono nella disponibilità dell'ente con conseguente rigetto dell'istanza.

Per quanto riguarda la documentazione inerente alla copia dei pagamenti dei tributi comprensivi di dati catastali degli immobili, il Garante osserva che i dati e le informazioni personali contenuti nella documentazione richiesta sono di diversa natura, oltre ai dati identificativi e anagrafici, ci sono quelli di residenza e dei beni immobili in possesso e in comunione con indicazione dei contributi versati, con possibilità, come evidenziato dall'amministrazione nel provvedimento di diniego dell'accesso civico, di ricostruire la situazione economica e di vita dell'amministratore comunale.

A tal fine si deve considerare che il Comune in questione è un ente locale con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per il quale, fermi restando gli obblighi di pubblicazione sul sito web previsti dall'articolo 14 del decreto trasparenza per i titolari di incarichi politici, non si applicano anche gli obblighi di pubblicità relativi alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali degli amministratori locali, previsti dalla lettera f) del medesimo articolo per gli altri enti locali; dunque i soggetti controinteressati dell'accesso in questione sono in ogni caso sottoposti a un regime di trasparenza meno rigido rispetto agli amministratori degli enti locali con popolazione oltre 15.000 abitanti.

Nel caso in esame, per il Garante è dirimente l'oggetto, eccessivamente dettagliato, dell'istanza di accesso civico presentata, ossia la «copia integrale» dei pagamenti dei Tributi Ici, Imu e Tarsu di tutti gli amministratori di maggioranza e minoranza facenti parte del consiglio comunale, compreso il sindaco, riferiti agli ultimi cinque anni, con specificazione dei dati catastali, in possesso e/o in comunione. Considerata la variegata tipologia e natura delle informazioni e dei dati personali richiesti, del ridotto contesto territoriale di riferimento, il Garante ritiene che l'istanza di accesso civico, "così come proposta", rientri in una delle fattispecie per le quali l'accesso civico possa essere rifiutato, ciò in quanto l'ostensione del "complesso" dei dati e delle informazioni richieste, benché riferita a soggetti titolari di incarichi politici, determina un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati.

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