I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Pieno di novità per i tributi locali

di Stefano Baldoni (*) – Rubrica a cura di Anutel

I recenti provvedimenti normativi hanno apportato alcune significative novità ai tributi locali e al canone unico patrimoniale.

Partendo da quest'ultimo, l'articolo 10-ter del Dl 21/2022 ha introdotto la facoltà per i Comuni di stabilire l'esenzione dal canone unico patrimoniale per le occupazioni temporanee del suolo poste in essere dalle attività previste dall'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del Dl 137/2020. Contemporaneamente, sono state prorogate al 30 settembre 2022 le autorizzazioni concesse in forma semplificata ai sensi dei commi 4 e 5 del sopra richiamato articolo 9, salvo disdetta dell'interessato e a condizione che sia stato assolto il pagamento del canone. Quindi, pur se l'esenzione di legge è cessata al 31 marzo, i Comuni possono reintrodurla. Tale disposizione pone a questo punto qualche interrogativo sulla portata del comma 821, lettera f), dell'articolo 1 della legge 160/2019, che già prevede la facoltà per il Comune di stabilire, con regolamento, ulteriori esenzioni e riduzioni del canone rispetto a quelle di legge. Peraltro, la facoltà di esonero introdotta dal Dl 21/2022 è esercitabile solo fino al termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, a oggi fissato al 30 giugno 2022 dal Dm 31 maggio 2021, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000.

Altra novità importante è contenuta nel decreto semplificazioni (Dl 73/2022), il quale, con l'articolo 3, comma 6, differisce al 30 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno riferita agli anni 2020 e 2021, prevista dall'articolo 4, comma 1-ter, del Dlgs 23/2011 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del Dl 50/2017. Si tratta di un adempimento nuovo, le cui modalità di esecuzione sono disciplinate dal Dm 29 aprile 2022, non privo di difficoltà, anche considerando che i software necessari per la presentazione telematica (unica ammessa dalla norma) sono stati definiti e resi disponibili solo poche settimane fa. Presentazione che deve avvenire all'agenzia delle entrate, che poi provvederà a inoltrare i relativi dati ai Comuni. Questo nuovo obbligo è peraltro molto contestato dagli operatori del settore turistico, in quanto ritenuto spesso un doppione delle rendicontazioni periodiche che i Comuni continuano a imporre, anche per la necessità di operare la corretta e tempestiva contabilizzazione delle somme versate dagli operatori turistici.

Anche la dichiarazione Imu 2021 viene prorogata dal decreto semplificazioni dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 (articolo 35, comma 4). In questo caso la proroga è dovuta alla necessità di riportare nella medesima dichiarazione le fattispecie che hanno beneficiato delle diverse esenzioni introdotte dal legislatore in seguito all'emergenza Covid-19. Il contribuente, secondo il nuovo modello in arrivo, è tenuto solo a indicare la specifica esenzione, ma non deve fornire ulteriori specificazioni, in quanto il periodo di durata delle esenzioni, fissato dalla legge, è noto ai Comuni. Anche se quanto sopra non è sempre del tutto vero (basti pensare al caso di un'attività ricettiva che nel corso del primo semestre è cessata, facendo venir meno il diritto all'esenzione). Lo spostamento della scadenza comporta anche il differimento del termine per il cosiddetto ravvedimento lungo, vale a dire quello perfezionabile entro il termine di scadenza della dichiarazione dell'anno cui si riferisce il tributo, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo di legge. Il differimento, rimanendo all'interno dell'anno solare, non incide invece sul termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento, stabilito dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Da rilevare anche lo spostamento al 31 luglio del termine per la deliberazione delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef, operato sempre dal decreto semplificazioni (articolo 20). Ciò al fine di dare più tempo ai Comuni che devono adeguare gli scaglioni di reddito ai nuovi fissati dalla riforma dell'Irpef nazionale. Anche in questo caso, riprendendo un meccanismo ormai consolidato a livello di tutti i tributi locali (articolo 13 Dl 4/2022 e articolo 3, comma 5-quinquies, Dl 228/2021 per la Tari), è possibile l'approvazione delle aliquote successiva a quella del bilancio, con obbligo di apportare allo stesso le necessarie variazioni. La norma stabilisce altresì un adeguamento automatico degli scaglioni di reddito comunali a quelli nazionali (che scendono da 5 a 4), laddove il Comune non provveda entro il 31 luglio, considerando solo le prime 4 aliquote comunali, con eliminazione dell'ultima. Va infatti rammentato che già in passato i Comuni potevano differenziare le aliquote, utilizzando i medesimi scaglioni di reddito dell'Irpef nazionale. Ciò in attesa della delega fiscale che, quando attuata, trasformerà l'addizionale comunale, calcolata sull'imposta, in una sovraimposta, calcolata sulla base imponibile.

Da ultimo, particolare attenzione va posta al nuovo decreto 58/2022, relativo al regolamento riferito alla nuova piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione, la quale potrebbe rappresentare una vera svolta per la complessa attività notificatoria degli atti accertativi comunali e non solo.

(*) Vice presidente Anutel

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