Fisco e contabilità

Pnrr, incognita Rgs sui limiti per l'acquisto di immobili

Dalla circolare della Ragioneria sul tema nasce la perplessità in merito alla percentuale massima da destinare

di Alberto Scheda e Simona Lodesani

Un dubbio sta aleggiando negli enti locali in merito al limite percentuale destinabile all'acquisto di edifici nell'ambito degli investimenti del Pnrr.

L'incertezza interpretativa nasce dalla circolare n. 32 del 29 settembre 2022 della Ragioneria generale dello Stato, sul «Piano nazionale ripresa e resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul Pnrr». La circolare, che detta le condizioni di ammissibilità della spesa per l'acquisto di beni immobili a valere sul Pnrr, è diretta prevalentemente alle amministrazioni centrali ma l'ultimo paragrafo ha valenza generale richiamando le condizioni per tutte le amministrazioni pubbliche. Proprio da questo passaggio, valido pare anche per gli enti locali, nasce la perplessità in merito alla percentuale massima da destinare all'acquisto di immobili.

La normativa cui fa riferimento la circolare sugli immobili discende dal Dl 98/2011, articolo 12, comma 1, che prevede, a decorrere dal 2012, che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pa, come individuate dall'Istat, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Mef. Tali Amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare al Mef-RgS entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano triennale di investimento con l'indicazione per ogni anno delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, con eventuali aggiornamenti da trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il decreto Mef 14 febbraio 2014 n. 108 ha disposto inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno, contestualmente al Piano triennale di investimento deve essere prodotta l'attestazione del responsabile del procedimento con la quale viene documentata l'indispensabilità e l'indilazionabilità degli acquisti programmati per il triennio. L'attestazione della congruità del prezzo rilasciata dall'agenzia del Demanio deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto.

In generale è assolutamente necessario prestare la massima attenzione a quanto specificato dai singoli bandi e dagli avvisi, l'acquisto di beni immobili costituisce una spesa rendicontabile a valere sul Progetto "Pnrr" qualora risulti essenziale e strumentale per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi dello stesso, purché sia pertinente e direttamente connessa all'Intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

La circolare invita a fare riferimento a quanto previsto dal Dpr 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Sie) per il periodo di programmazione 2014/2020), secondo cui l'acquisto di terreni o edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, nei limiti dell'importo indicato da specifica perizia giurata e nel rispetto di ulteriori condizioni stabilite, per gli edifici, quali la marginalità di eventuali opere abusive, la non fruizione nel decennio precedente di finanziamenti pubblici specifici, l'utilizzo per la destinazione indicata.

Il Dpr citato disciplina l'acquisto di terreni all'articolo 17 prevedendo, al comma 1, lettera b), che «a percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata». Tale percentuale è aumentata al 15% in caso di siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.

Il riferimento al Dpr 22/2018 era già contenuto in una Faq sull'ammissibilità della spesa pubblicata su https://italiadomani.gov.it/it/faq.html, che, riportando quanto previsto dalla normativa, circoscriveva il limite massimo della spesa ai soli terreni. Dpr alla mano il limite è previsto nell'articolo che disciplina l'acquisizione di terreni (articolo 17), non anche in quello successivo che disciplina l'acquisto di fabbricati (articolo 18).

La circolare però sembra ora applicare un'interpretazione più restrittiva in quanto estende il limite del 10% della spesa all'acquisto di edifici, e non solo dei terreni, e ciò può comportare non poche problematiche di sostenibilità finanziaria, in particolare agli enti che conformandosi alla Faq non hanno applicato il limite percentuale in caso di acquisizione di edifici.

Una circolare non può derogare al contenuto di un decreto ma sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore al fine di tranquillizzare i tanti enti che stanno acquisendo edifici per interventi previsti da Pnrr.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©