Personale

Alle progressioni verticali si applicano le regole della trasparenza

Si configura una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione

di Corrado Mancini

L'avvio della fase contrattuale decentrata negli enti locali, prevista dal nuovo contratto collettivo nazionale delle funzioni locali, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, sta stimolando, fra gli operatori del settore, il dibatto circa l'applicazione delle novità introdotte dal contratto stesso.

Un argomento molto dibattuto è l'istituto delle progressioni economiche, sia quelle all'interno delle aree che quelle fra le aree, anche in considerazione del fatto che per quest'ultimo il contratto prevede una deroga al possesso del previsto titolo di studio stabilendo che: «entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza». Fra le questioni sul tavolo, in tema di progressioni economiche, c'è la previsione dell'obbligo di pubblicazione delle procedure comparative finalizzate all'individuazione dei soggetti beneficiari. E cioè se alle disposizioni sulla trasparenza dei concorsi pubblici, di cui all'articolo 19 "Bandi di concorso" del Dlgs 33/2013, possano ricondursi anche le procedure selettive interne indette dalle amministrazioni pubbliche per soggetti che già sono dipendenti.

In questo senso è, innanzitutto, necessario evidenziare come nel caso di progressioni verticali si configuri una vicenda assimilabile a una vera e propria assunzione (Cassazione, Sezioni Unite n. 15403/2003), venendo in rilevo una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, con conseguente soggezione alla regola del pubblico concorso. Viceversa, le progressioni orizzontali sono procedure che determinano il mero passaggio di livello nell'ambito della stessa area o categoria, si fondano essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore. Le procedure sono ricondotte a vicende meramente modificative del rapporto di lavoro, che non risultano soggette al principio del pubblico concorso.

Pertanto, considerato che le procedure di progressione interne che determinano il passaggio in un'area superiore configurano una vicenda assimilabile a una vera e propria assunzione, alla luce della ratio sottesa alle misure di trasparenza dell'articolo 19 del Dlgs 33/2013, che rinvia al «reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione» è da ritenersi che nell'ambito di applicazione del citato articolo 19 rientrino, non solo le procedure concorsuali che interessano il personale esterno, ma anche le progressioni interne che determinano il passaggio in un'area superiore.

Peraltro, come sostenuto dall'Anac (delibera n. 775/2021 su Nt+ Enti locali & edilzia del 14 dicembre 2021) diversamente opinando, si verrebbe a limitare anche il diritto a conoscere le procedure di reclutamento avviate dalle amministrazioni in capo a soggetti che, esterni all'amministrazione, siano interessati a essere assunti nelle amministrazioni stesse. Le scelte delle amministrazioni di selezionare il personale attraverso le progressioni verticali incidono, infatti, in termini di potenziale sottrazione di posizioni disponibili nella pianta organica. L'assenza di trasparenza in questi casi pregiudica anche le possibilità di verificare il rispetto delle quote di riserva per l'accesso dall'esterno poste dal legislatore.

Analoghe limitazioni in termini di conoscibilità si potrebbero porre anche per il personale interno all'amministrazione comunque interessato.

Diverso è, invece, il caso delle progressioni orizzontali, in quanto si tratta di procedure selettive a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell'apporto individuale del lavoratore, svolte secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva e che determinano solo un passaggio di livello nell'ambito della stessa area o categoria e non risultano soggette al principio del pubblico concorso. Con la conseguenza dell'esclusione di dette procedure tra quelle per cui vige l'obbligo di pubblicare i dati di cui all'articolo 19 del Dlgs 33/2013.

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