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Il requisito dell'indipendenza: aspetto fondamentale della revisione, primi resoconti sulle nuove nomine

di Grazia Zeppa (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Attualmente gli enti locali nominano gli organi di revisione in forma collegiale sulla base di un sistema misto «sorteggio-nomina politica» introdotto dall'articolo 57-ter del Dl 124/2019, che prevede il reclutamento diretto del Presidente da parte dei consigli comunali e provinciali, superando così per tale figura il criterio dell'estrazione.

É evidente come l'articolo 57-ter rappresenti un clamoroso passo indietro sul fronte della tutela dell'indipendenza e della terzietà dell'organo di revisione. Infatti il sistema del sorteggio, in vigore dal 2012, così come inizialmente ideato e proposto, aveva di fatto attestato il fallimento del previgente sistema basato sulla nomina politica degli organi di revisione degli enti locali.

Dato che tutto il sistema dei controlli e, quindi anche quello pubblico, deve basarsi sul fatto che il revisore sia "realmente" indipendente dal soggetto revisionato, il problema è sostanziale e non solo formale, e si riassume nel concetto che «se il revisore non è indipendente, a nulla vale ciò che egli ha fatto o farà, perché non è credibile».

Occorre qui rammentare che l'Organo collegiale è previsto solo per alcune tipologie di enti, tra cui Città metropolitane, Province, Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, comuni facenti parte di una unione con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, che svolge in forma associata le funzioni dell'organo di revisione anche per i Comuni appartenenti e unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni facenti parte.

Con il Dm 23/2012 e prima dell'avvento dell'articolo 57-ter, il Presidente era selezionato sulla base di criteri oggettivi, ossia tra i nove componenti estratti veniva individuato il soggetto che aveva ricoperto il maggior numero di incarichi e, in caso di uguale numero d'incarichi, si procedeva a far riferimento alla maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali si aveva svolto l'incarico. Tale regola, nella sua semplicità e trasparenza, evidentemente, mirava a scegliere, come presidente, il revisore sorteggiato con maggiore esperienza.

Questo sistema realizzato a garanzia dell'indipendenza dell'organo di revisione, è stato messo in discussione ed in parte superato per effetto della richiamata novella normativa, che all'articolo 16 del Dl 138/2011, aggiunge il seguente comma 25-bis: «Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento».

Tuttavia la nuova modalità di nomina "mista" degli organi di controllo collegiali, introdotta dall'articolo 57-ter, sta già evidenziando criticità che dovranno essere, prima o poi, attentamente monitorate e valutate dagli Organi competenti, in quanto la "doppia" modalità di scelta mette inevitabilmente su piani diversi, salvo rare eccezioni, membri di un medesimo organo con conseguenti ripercussioni non positive sugli equilibri interni dello stesso e sulla sua stabilità.

Si consideri che il ministero dell'Interno aveva già definito un regolamento modificativo del Dm 23/2012, che aveva peraltro ottenuto il via dal Consiglio di Stato, volto a superare le criticità riscontrate nella prima fase di applicazione del sistema sorteggio, prevedendo, in particolare, un innalzamento dei requisiti per la prima fascia, la creazione di una quarta fascia per Comuni con più di 50mila abitanti, un test nazionale organizzato direttamente dallo stesso Ministero ed una modifica all'algoritmo di estrazione al fine di innalzare la probabilità di estrazione di soggetti mai estratti.

Ma questo regolamento non è stato mai recepito, al contrario è stata rapidamente approvata una norma, quella dell'articolo 57-ter, priva di qualsiasi ragionevolezza oltreché contraria al principio di indipendenza e terzietà del Revisore di derivazione europea, infrangendo quindi su questo fronte regole europee, oltreché quelle previste da normativa nazionale.

Occorre infatti sempre tenere presente che i principi e i criteri applicativi sull'indipendenza derivano dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 recante «L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'Unione europea: un insieme di principi fondamentali" e tengono conto del contesto normativo nazionale attualmente in vigore nel quale essa deve trovare applicazione. In particolare, per l'Italia ci si riferisce agli articoli 10 e 17 del D.Lgs.n.39/2010 e al Principio di revisione n. 100 "L'indipendenza del revisore» emanato dal Cndcec.

Da un monitoraggio svolto su un campione di nomine effettuate in enti di varie dimensioni è emerso un quadro non molto rassicurante, da una parte vi sono enti che avviano la procedura di nomina del Presidente tramite avvisi pubblici di partecipazione, dall'altra enti, la maggior parte, che procedono con nomina diretta senza alcuna preventiva procedura pubblica a garanzia della trasparenza.

É palese che per ristabilire un sistema a tutela dell'indipendenza l'articolo 57-ter dovrebbe essere abrogato e ripristinato il sistema sorteggio per tutti i componenti degli organi collegiali, ma in attesa che ciò avvenga la via maestra da perseguire risulta senz'altro quella degli avvisi pubblici che dovranno però contenere elementi (criteri) caratterizzanti una reale selezione pubblica. Criteri che dovrebbero essere fissati con apposito regolamento ministeriale e quindi applicabili a tutti gli enti senza possibilità di deroga.

Attualmente sono ancora troppo pochi gli enti che avviano percorsi amministrativi all'insegna della trasparenza per la nomina del Presidente dei Collegi perseguita attraverso la pubblicazione di specifici avvisi e ancora meno sono gli enti che procedono con valutazione curriculare delle candidature presentate.

In questo contesto sicuramente di non facile soluzione, venutosi a creare con l'articolo 57-ter, diventa importante ripensare ad una vera riforma del sistema dei controlli pubblici che non può certamente basarsi nel lasciare in mano politica del controllato la scelta del proprio controllore, senza percorsi che garantiscano trasparenza, ma che deve invece mirare ad un sistema di controlli pubblici di qualità ed efficace, inteso quale garanzia primaria a tutela dell'interesse pubblico e della collettività.

Per il "domani" diventa, pertanto, lungimirante ripartire da una modifica dell'attuale Dm 23/2012 che punti alle competenze e garantisca attraverso un sistema di scelta trasparente l'indipendenza, la terzietà e la qualità del revisore degli enti locali. Occorre ripristinare il sorteggio dell'intero collegio, prevedendo al suo interno un sistema che valorizzi le competenze acquisite ed eviti la discrezionalità.

E tutto questo soprattutto in considerazione dell'importanza che un sistema efficace di controlli pubblici può rivestire nello scenario rappresentato dal Pnrr, che affida agli enti locali un ruolo primario in qualità di soggetti attuatori e di principali centri di spesa di investimento.

Ancrel, ha espresso contrarietà all'articolo 57-ter sin dalla sua prima formulazione, e continuerà a farlo con proposte costruttive, sensibilizzando tutte le istituzioni di riferimento affinché sia pienamente riconosciuta e tutelata l'indipendenza e la professionalità dell'organo di revisione.

(*) Componente Comitato esecutivo ANCREL

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

LE SOCIETA' PARTECIPATE DA ENTI LOCALI NELLA PROVINCIA DI VERONA
Il 9 luglio alle ore 18.00 presso il Teatro Salieri di Legnago sarà trattato il tema delle società partecipate dagli enti locali della provincia di Verona. La collaborazione tra il Comune di San Giovanni Lupatoto e il Comune di Legnago ha portato alla realizzazione di una tavola rotonda con esperti del settore per portare l'attenzione sugli investimenti necessari alla funzionalità dei servizi per i cittadini. All'evento saranno invitati a partecipare tutti i sindaci, assessori e consiglieri comunali e gli amministratori delle società partecipate pubbliche della provincia, oltre ai consiglieri regionali e parlamentari veronesi. Parleranno Giampiero Pizziconi, magistrato della Corte dei conti – sezione centrale di Roma, Marcovalerio Pozzato, procuratore della Corte dei conti – sede di Trento, Giovanni Meruzzi, professore ordinario di diritto commerciale dell'Università di Verona, Giuseppe Piperata, professore ordinario di diritto amministrativo dell'Università IUAV di Venezia oltre ai due sindaci dei comuni organizzatori dell'incontro Graziano Lorenzetti, sindaco di Legnago e Attilio Gastaldello, sindaco di San Giovanni Lupatoto. Apriranno i lavori con i saluti il Vescovo di Verona, Giuseppe Zenti e il Presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto mentre le conclusioni del convegno sono affidate alla Vice Presidente e Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Veneto Elisa De Berti. Condurrà la serata Massimo Venturato, giornalista economista e presidente dell'Ancrel Veneto - associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Maggiori dettagli nella locandina

FORMAZIONE SU ENTI LOCALI E-LEARNING 2021
L'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Belluno, l'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento Rovereto e Ancrel, sezione Veneto, mettono a disposizione dei soggetti che operano negli enti locali una proposta formativa in modalità e-learnig on demand. Le attività formative sono rivolte in particolare ai responsabili dei servizi finanziari, tributi, personale, contratti, partecipate, ai segretari provinciali e comunali, ai Presidenti di Provincia, sindaci, delegati provinciali e assessori comunali, ai dottori e ragionieri commercialisti ed esperti contabili, ai revisori legali. Il programma è articolato su dodici lezioni, ciascuna di 2 ore. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO BASE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Vicenza, il 11 - 16 novembre 2021, si terrà un corso che si propone di fornire una formazione professionale di base per l'attività di revisione di enti locali necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Treviso/Belluno, dal 27 settembre 2021 all'8 novembre 2021; a Venezia, dal 28 settembre 2021 al 2 novembre 2021 e a Verona, dal 29 settembre 2021 al 3 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il corso è utile anche ad amministratori e funzionari di enti locali e società partecipate da enti locali . Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Trento, dal 30 settembre al 4 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Maggiori dettagli nella brochure