I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Tari, uscita dal servizio pubblico vincolante solo per 2 anni

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Cambiano le regole per la scelta da parte degli operatori economici di non avvalersi del servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani, con l'entrata in vigore, avvenuta lo scorso 27 agosto, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 118/2022).

In seguito alle modifiche introdotte dal Dìlgs 116/2020, il quale ha dato attuazione alla Direttiva Ue 2018/849, è mutata profondamente la classificazione dei rifiuti e in particolare di quelli urbani che, dopo la scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, inglobano anche i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, indicate nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies al Dlgs 152/2006, rientranti nelle tipologie di rifiuti specificate dall'allegato L-quater. Restano esclusi i rifiuti derivanti dalla produzione (intesi come quelli dei reparti produttivi) e dalle attività agricole, anche connesse, i quali sono sempre speciali.

Per i propri rifiuti urbani, gli operatori economici hanno facoltà di optare per la gestione tramite il servizio pubblico o tramite il ricorso al mercato. In tale senso, l'articolo 198, comma 2, lettera g), del Dlgs 152/2006, consente alle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi.

L'articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 118/2020, aveva ribadito tale facoltà, precisando il diritto, previa dimostrazione dell'avvio al recupero tramite attestazione prodotta dal soggetto incaricato dello stesso, all'abbuono della parte variabile del tributo. Inoltre, la disposizione specificava che la scelta dell'utenza di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato doveva essere vincolante per cinque anni, fatta salva la facoltà, per il gestore del servizio pubblico, di riammettere l'utente in via anticipata. Scelta che gli operatori economici devono effettuare entro il 30 giugno di ogni anno, con valenza dall'anno successivo, come specificato dall'articolo 30, comma 5, del Dl 41/2021.

Sul punto la nota del ministero della Transizione ecologica del 12 aprile 2021 aveva chiarito che il vincolo quinquennale valeva sia nel caso di utilizzo di operatori privati e sia in quello di utilizzo del servizio pubblico.

L'articolo 14 della legge 118/2022 ha modificato quanto sopra, stabilendo che il vincolo quinquennale si riduce a due anni ed eliminando la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico. La norma è stata introdotta accogliendo la segnalazione dell'Agcom n. 4143, in base alla quale, la necessità di stipulare con il gestore pubblico o con l'operatore privato prescelto un accordo contrattuale con una durata minima quinquennale stabilita ope legis, appare discriminatoria per i gestori privati, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario.

La disposizione, entrata in vigore dallo scorso 27 agosto, pone qualche problema applicativo. Per le imprese che intenderanno uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024 (la comunicazione per il 2023 è infatti scaduta lo scorso giugno), con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno 2023, potranno limitarsi a prevedere accordi di durata minima biennale, senza però possibilità di tornare indietro nel biennio. Analogamente le utenze non domestiche che comunicano entro il 30 giugno prossimo di rimanere nel servizio pubblico, saranno vincolate per il biennio 2024-2025.

Le nuove norme non sembrerebbero applicabili alle imprese che hanno optato per l'uscita dal servizio pubblico dal 2022 (o dal 2023), con comunicazione presentata rispettivamente entro il 31 maggio 2021 o entro il 30 giugno 2022 (pur se qualche dubbio può aversi per quelle con decorrenza 2023, non essendo già operante l'accordo con il privato). In questo caso resta il vincolo quinquennale, con facoltà però, a discrezione del gestore pubblico, di rientro anticipato. Analogamente permane il vincolo quinquennale per quelle che hanno optato per rimanere nel servizio pubblico.

Le utenze che invece non hanno comunicato nulla entro le scadenze di legge restano in una sorta di limbo, poiché non è chiaro se siano soggette implicitamente al vincolo quinquennale di permanenza nel servizio pubblico, ovvero se, non avendo scelto, possono comunque ricorrere al mercato, optando per tale scelta entro le scadenze di legge, con il nuovo vincolo biennale (senza facoltà di rientro).

Infine, vale la pena di osservare che l'eliminazione della facoltà di rientro anticipato nella gestione pubblica, pur se subordinata all'assenso del gestore, potrebbe lasciare prive di tutela quelle utenze che per cause impreviste (per inadempimento, fallimento, eccetera) si trovino senza gestore privato, non potendo più ricorrere al servizio pubblico come «gestore di ultima istanza».

(*) Vice presidente Anutel

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INZIATIVE IN PRESENZA

Novara, 23/09/2022: gestione dei flussi finanziari pnrr monitoraggio e rendicontazione - sistema regis (9,00-14,00)

Santa Anastasia (Na), 27/09/2022: l'attuazione del pnrr e i riflessi sulle attività dell'ente locale (9,00-14,00)

Frascati (Roma), 28/09/2022: tributi locali: gli adempimenti e le norme in vigore per l'anno 2023 (9,00-14,00)

Reggio Emilia, 29/09/2022: "lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (9,00-16,30)

Asti, 6/10/2022: novità normative in vista del bilancio 2023/2025 (9,00-14,00)

Sede Nazionale, 10-12 ottobre 2022: master in contabilità degli enti locali I livello (9,00-17,00)

Gaeta (Lt), 17-18/10/2022: Corso aggiornamento e perfezionamento per operatori di prima nomina: la nuova Imu (9,00-13,30 / 15,00-17,00)

Biella, 3/11/2022: il nuovo canone unico patrimoniale applicato all'occupazione del suolo pubblico di cui all'art.1, comma 816 e seguenti, della legge 27/12/2019 n.160 (9,00-14,00)

VIDEOCORSI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 22-23/9/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione (10,00-12,00)

- 26-27/9/2022: Corso di formazione per messi notificatori (10,00-12,00 / 15,00-17,00)

- 28-29/9/2022: Corso di preparazione e per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 / 14,30-18,30)

- 3/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - i° modulo – (15,30-17,30)

- 5/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - ii° modulo – (15,30-17,30)

- 6/10/2022: Imu ed aree edificabili agevolazioni per il comparto agricolo e gestione delle aree identificate in categorie fittizie (10,00-12,00)

- 7/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - iii° modulo – (15,30-17,30)

- 12/10/2022: le novità giurisprudenziali in materia di legittimazione passiva ed opposizioni alla riscossione coattiva (15,30-17,30)

- 19/10/2022: imposta di soggiorno -la responsabilità del gestore della struttura ricettiva alla luce della norma di intepretazione autentica e della recente giurisprudenza penale (15,30-17,30)

- 20/10/2022: Imu ed aree edificabili l' accertamento. gestione, impianto motivazionale, valori della base imponibile e valori orientativi medi (10,00-12,00)

- 26-27/10/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione (10,00-12,00)

- 9/11/2022: la procedura sanzionatoria amministrativa di cui alla legge 689/81- quadro di sintesi ed approfondimento degli aspetti operativi di competenza comunale (dall'accertamento- contestazione all'ordinanza-ingiunzione) (15,30-17,30)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

-19/09/2022: Dal codice civile al Pnrr, le novità principali del Dl 80/2021 e del Dl 36/2022 in materia di personale e organizzazione (9,30-11,30)

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