Urbanistica

Rassegna di Giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione: così il Consiglio di Stato

di a cura della redazione Plus Plus Diritto 24


Edilizia e urbanistica - Oneri concessori - Oneri di urbanizzazione - Concessione edilizia per costruzioni o impianti industriali e/o artigianali - Concessione edilizia per lavori di ampliamento di opificio industriale - Determinazione del contributo - Ex art. 10, commi 1 e 2 della legge n. 10/1977 (ora art. 19, commi 1 e 2 del DPR n. 380/2001) - In base all'incidenza delle opere di urbanizzazione - Edificazione in area ricompresa nel territorio di un consorzio ASI - Esenzione dal contributo - Non sussiste.

In base all'art. 10, commi 1 e 2 della legge n. 10/1977 (ora art. 19, commi 1 e 2 del DPR n. 380/2001) la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche”. Di conseguenza corre l'obbligo anche a chi richiede una concessione edilizia per l'ampliamento di un opificio industriale ubicato nell'ambito del comprensorio di un consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di corrispondere la quota di contributo per oneri di urbanizzazione determinata in rapporto all'incidenza delle opere (di urbanizzazione) senza possibilità di alcuna forma di esenzione per l'edificazione in una tale area (che comunque già gode di un regime agevolativo relativamente agli oneri di urbanizzazione).

Consiglio di stato, sezione 4, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 5547

Edilizia e urbanistica - Oneri concessori - Oneri di urbanizzazione - Autorizzazione edilizia - Contestazione dell'obbligo contributivo - Vizio dell'atto autoritativo generale (delibera consiliare) - Impugnazione - Necessità - Termine di decadenza - Decorrenza - Dalla data di ricezione del provvedimento dell'ente locale di quantificazione degli oneri di urbanizzazione - Fattispecie relativa alla determinazione di oneri di urbanizzazione (“oneri verdi”) per le costruzioni rurali, sulla base di delibera consiliare in applicazione dell'art. 5 ter della L. R. n. 64/1995 (come modificato dalla successiva legge regionale n. 25/1997).

Quando si contesta l'applicazione di un contributo per oneri di urbanizzazione per vizi derivanti da atti autoritativi generali, presupposti di quello impugnato, in relazione ai quali la posizione dell'interessato è qualificabile di interesse legittimo, il ricorso deve essere proposto entro il termine di decadenza, perché il motivo dedotto è l'illegittimità dell'assoggettamento, anche nel quantum, all'onere di urbanizzazione di una autorizzazione edilizia. Così, come nel caso di specie, se l'impugnativa, proposta in relazione al fatto che la determinazione dirigenziale degli oneri concessori sarebbe stata illegittima per contrasto della deliberazione comunale con la normativa regionale, recante i criteri di definizione degli oneri stessi, questa deve essere prodotta, nel prescritto termine decadenziale decorrente dalla ricezione del provvedimento con cui il Comune ha quantificato e comunicato l'entità del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione, alla luce della delibera consiliare con cui erano stati determinati gli oneri stessi, in applicazione della specifica legge regionale.

Consiglio di stato, sezione 4, sentenza del 21 dicembre 2016, n. 5405

Edilizia ed urbanistica - Oneri concessori - Oneri di urbanizzazione - Convenzione di lottizzazione - Natura pattizia della convenzione - Divieto di modifiche unilaterali da parte dei contraenti - Quantificazione degli oneri convenuta consensualmente in misura superiore a quella legale - Diritto di non corrispondere i maggiori oneri da parte dell'impresa - Non sussiste - Nullità della convenzione - Insussistenza.

La fissazione, tramite convenzione di lottizzazione, di obblighi vincolanti per le parti, quali la quantificazione degli oneri di urbanizzazione, impedisce all'ente pubblico di apportarvi modifiche in modo unilaterale stante la natura pattizia della convenzione stessa. Così come, dal combinato disposto dell'art. 28, co. 1, legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli artt. 3 e dell'art. 5 legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è rinvenibile un principio che esoneri l'impresa, altro soggetto obbligato della convenzione, a non corrispondere al Comune beni di valore complessivamente superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria” sia in denaro che in aree cedute o in opere di urbanizzazione realizzate (Cons. Giust. Amm. reg. sic., 2 dicembre 2010, n. 1442). Pertanto, l'eventuale quantificazione degli oneri convenuta consensualmente dalle parti in misura superiore a quella che deriverebbe dalla stretta applicazione della disciplina legislativa non si traduce in un vizio che determina la nullità della correlata clausola negoziale.

Consiglio di stato, sezione 4, sentenza del 15 dicembre 2016, n. 5292

Edilizia ed urbanistica - Oneri concessori - Oneri d urbanizzazione - Norme della Regione Lombardia - Art. 5 della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1977, n. 30, (ratione temporis applicabile) - Cambio di destinazione d'uso con opere - Determinazione forfetaria degli oneri - Non sussiste - Obbligo di istruttoria per il Comune - Sussiste - Parametro di riferimento - Effettiva natura delle opere eseguite.

L'art. 5 della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1977, n. 30, ratione temporis applicabile, prevede che: «le modificazioni delle destinazioni d'uso comportano, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un contributo commisurato sia alla eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente, sia alla quota dovuta per le opere relative ad edifici esistenti». E' dunque erronea la determinazione forfettaria da parte dell'amministrazione comunale dei costi dovuti senza considerare la reale natura e consistenza delle opere eseguite. In particolare, il Comune deve svolgere una adeguata istruttoria (con eventuali richieste integrative alla società) al fine di pervenire ad una quantificazione della somma dovuta che abbia come parametro di riferimento l'effettiva natura delle opere realizzate. Né rileva il fatto che una delibera di Giunta imponga necessariamente la modalità di calcolo forfettario (in mancanza del deposito del computo metrico estimativo) se tale atto amministrativo generale, alla luce della sua formulazione letterale e all'esito di una interpretazione conforme ai canoni della buona amministrazione, non esclude l'obbligo per il Comune di effettuare l'istruttoria, con eventuale coinvolgimento del privato, finalizzata a pervenire ad una decisione finale che tenga conto della reale situazione di fatto.

Consiglio di stato, sezione 6, sentenza del 15 novembre 2016, n. 4706

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