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Certificati digitali, stop del Viminale alle convenzioni per il rilascio presso edicole e tabaccai

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno scrive ai prefetti per chiarie le modalità

di Amedeo Di Filippo

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno scrive ai prefetti per chiarie le modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).

Le criticità
La circolare n. 115/2022 ha origine dai profili di criticità riscontrati dal Garante per la protezione dei dati personali in merito alle modalità di rilascio telematica di certificati anagrafici estratti dall'Anpr, rese disponibili da alcuni Comuni tramite accesso ai propri siti istituzionali. Una materia, questa, su cui il Garante ha acceso più di un faro, data la delicatezza, come per esempio – da ultimo – nel parere sullo schema di decreto dello stesso Viminale sulle modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anpr per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato civile (provvedimento n. 298 del 15 settembre scorso). Il Garante ha in particolare richiesto, in relazione alla possibilità per il cittadino di ottenere certificati dello stato civile muniti di sigillo elettronico qualificato, di esplicitare in modo chiaro il perimetro soggettivo del servizio, di utilizzare uno Spid a uso professionale e non personale da parte degli ufficiali di stato civile, di precisare i tempi di conservazione dei log di accesso dei cittadini, di prevedere ulteriori garanzie, misure di sicurezza e meccanismi per affrontare rischi residui per i diritti e le libertà degli interessati.

Le certificazioni
Le modalità di erogazione da parte dell'Anpr dei servizi telematici per il rilascio e la presentazione di certificazioni anagrafiche sono state individuate dal Dm 3 novembre 2021, il cui articolo 2 dispone che le richieste vanno presentate in modalità telematica attraverso il sito web di Anpr, previa autenticazione, e che il servizio consente all'iscritto di richiedere il rilascio di un certificato sia per sé stesso che per uno dei componenti della propria famiglia anagrafica. La prima indicazione del Dait è questa: considerata la chiara indicazione dell'articolo 2, deve essere esclusa la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma Anpr con la propria identità digitale, certificati relativi a soggetti terzi diversi da quelli indicati.
Anche in questo caso il ministero evoca il Garante privacy, che nel parere adottato col provvedimento n. 367 del 14 ottobre 2021 ha valutato positivamente la scelta di limitare il rilascio dei certificati anagrafici al solo richiedente e alla relativa famiglia anagrafica, che discende da una adeguata ponderazione dell'impatto e delle implicazioni, in termini di rischi per i diritti e libertà degli interessati, del rilascio a "chiunque" e senza limitazioni i certificati tramite un semplice accesso telematico. Tenendo anche conto, peraltro, che i certificati relativi a soggetti terzi possono continuare ad essere rilasciati dagli Ufficiali di anagrafe presso i Comuni.

Le convenzioni
La seconda parte della circolare si occupa della possibilità di stipulare convenzioni con enti e organizzazioni di categoria finalizzate al rilascio di certificati anagrafici telematici presso tabaccai, edicole e simili, utilizzando piattaforme digitali messe a disposizione da alcune società di informatica. In tema, il Dait fa presente che i sistemi individuati non risultano compatibili con le specifiche tecniche e le misure di sicurezza descritte nell'Allegato C del Dpcm 194/2014, di attuazione e funzionamento dell'Anpr e definizione del piano per il graduale subentro alle anagrafi della popolazione residente. È qui previsto, infatti, che l'accesso all'Anagrafe nazionale avvenga esclusivamente mediante dispositivi di sicurezza assegnati dal Ministero ai sindaci e ai dipendenti comunali preposti all'accesso all'Anpr, preventivamente censiti e autorizzati. Le corrette modalità di accesso alla banca dati e di gestione di questi dispositivi sono state fissate nella circolare n. 20 del 4 marzo scorso, che in particolare sottolinea come tutti i dispositivi «sono personali e assolutamente non cedibili» e debbano essere «scrupolosamente e costantemente custoditi dai titolari, preventivamente censiti e autorizzati».
Da questo discende l'impossibilità di utilizzo dei dispositivi da parte di soggetti terzi non autorizzati, non abilitati né censiti dal sistema centrale e la conseguente impossibilità di stipulare con essi una convenzione, in quanto accederebbero impropriamente all'anagrafe con i dispositivi del personale comunale ed entrerebbero così in possesso di tutti i profili autorizzativi di cui quest'ultimo è titolare, disponendo di una operatività che l'ordinamento vigente riconosce esclusivamente agli operatori anagrafici.

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