Appalti

Gare, cartellino rosso anche per chi non comunica il versamento dei contributi previdenziali

Tar Basilicata: nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra anche l'omissione delle denunce obbligatorie

di Pietro Verna

L'omessa comunicazione dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi determina, al pari del mancato versamento dei contributi previdenziali, l'esclusione dalla gara ex articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
Diversamente operando, si consentirebbe «ad un' impresa di partecipare alla gara senza preoccuparsi dell'esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare il proprio inadempimento in caso di aggiudicazione».
Lo ha stabilito il Tar Basilicata con la sentenza n.504 del 2022 che ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale dirigente del settore tecnico del Comune di Rotonda (Pz) aveva annullato l'aggiudicazione di una gara d'appalto perché dal documento unico di regolarità contributiva (Durc) era emerso che l'aggiudicataria «non era in regola con il versamento dei contributi Inps per l'importo di euro 11,08 » e che la stessa non si era attenuta all'articolo 44 della legge n. 326 del 2003 secondo cui «i sostituti d'imposta (…) trasmettono mensilmente all'Inps i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni».

La pronuncia del Tar
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento per due ordini di motivi. In primis perché la mancata presentazione dei dati all'istituto di previdenza sarebbe stata «un'omissione squisitamente formale, priva di concreta incidenza negativa sulla sostanziale posizione contributiva», in considerazione del fatto che i contributi previdenziali erano stati versati a seguito dell' «invito a regolarizzare» pervenuto dallo stesso Istituto. In secondo perché l'ammontare dell'evasione contributiva (euro 11,08) era inferiore alla soglia prevista dall'articolo 3, comma 3 decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2015 («non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge»).

Tesi che non colto nel segno. Il Tar ha confermato l'orientamento secondo il quale:

- nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra non solo il mancato versamento dei contributi ma anche l'omissione delle denunce obbligatorie prescritte, in quanto solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l'ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti (Consiglio di Stato, sentenza n. 2313 del 9 aprile 2019; in senso conforme: Tar Lazio, sentenze n. 9708 del 3 ottobre 2018 e n. 9023 del 23 agosto 2018; Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 22 dicembre 2014, n. 27249 agosto 2015, n. 17119: in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra evasione contributiva e non la meno grave omissione contributiva);

- la nozione di « violazione grave » degli obblighi previdenziali, che comporta l'esclusione delle imprese concorrenti a procedure di gara ad evidenza pubblica, non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, «ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del Durc, con la conseguenza che  la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (...) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto » (Tar Sardegna, sentenza 12 aprile 2018, n.3331).

Tant'è che l'istituto dell' invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di dURC negativo) previsto dall'articolo 31, comma 8, del decreto legge n. 69/2013 «può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al dURC chiesto dall'impresa, e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione » (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15 settembre 2017, n. 4349).Ciò non mancando di richiamare il principio generale secondo cui la regolarità contributiva deve sussistere «fin dalla presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva » ( Consiglio di Stato: Sez. V, sentenza 29 aprile 2016 n. 165;Adunanza Plenaria, sentenza 4 maggio 2012, n. 8).

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