Fisco e contabilità

Niente scavalco d'eccedenza se il rendiconto è stato approvato oltre i termini

Ammesso lo «scavalco condiviso» che non perfeziona un'assunzione a tempo determinato

di Corrado Mancini

L'instaurazione di un rapporto di lavoro attraverso l'istituto dello «scavalco d' eccedenza», ossia la possibilità prevista dall'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004 per i Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali oltre l'ambito delle 36 ore settimanali, attuato nelle more dell'approvazione del rendiconto, spirato il termine legale, costituisce violazione del disposto dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113; mentre la costituzione del rapporto di lavoro attraverso l'istituto dello «scavalco condiviso», disciplinato dall'articolo 14 del contratto 2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, attuato nella medesima condizione, non ne costituisce violazione. Lo sostiene la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 104/2022.

Nel caso di specie l'approvazione, da parte del Comune, del rendiconto per l'esercizio 2020 è avvenuta in data 28 giugno 2021 e, quindi, oltre il termine di legge prorogato al 31 maggio 2021 dall'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2021 n. 56, anche la trasmissione dei dati relativi al rendiconto 2020 e al bilancio di previsione 2021-2023 alla Bdap è stata effettuata oltre i termini. Nel frattempo, con decorrenza 1° giugno 2021, l'ente aveva instaurato due rapporti di lavoro uno attraverso l'istituto dello «scavalco d'eccedenza» e l'atro attraverso l'istituto dello «scavalco condiviso».

L'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 prevede che: «in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali,… non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto».

Con riferimento al divieto imposto dalla norma, la Corte dei conti evidenzia che con l'istituto dello «scavalco condiviso», disciplinato dall'articolo 14 del contratto 2004 la titolarità dell'originario rapporto di lavoro permane in capo all'ente di appartenenza, con la conseguenza che non rileva, dal punto di vista dell'ente utilizzatore, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte conti, Sezione regionale controllo Molise, delibera n. 105/2016/PAR, Sezione regionale controllo Puglia, delibera n. 80/2022/PAR) l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello «scavalco condiviso» non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico.

Invece tramite l'istituto dello «scavalco d'eccedenza» si configura la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, come ribadito dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 23/2016, «se l'Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale».

Pertanto, la Sezione regionale di controllo evidenzia che l'assunzione del dipendente tramite l'istituto dello «scavalco d'eccedenza», nel caso esaminato costituisce una violazione dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, parimenti non ne costituisce violazione l'utilizzo del lavoratore attraverso l'istituto dello «scavalco condiviso».

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