Personale

Segretari, il galleggiamento si aggancia all'accessorio effettivo più alto dell'ente

Nel calcolo occorre tenere conto dell'aumento di 409,50 euro annui disposto del contratto dei dirigenti del 2020

di Arturo Bianco

L'indennità di galleggiamento dei segretari deve essere calcolata sul trattamento economico accessorio più elevato in godimento effettivo nell'ente da parte dei dirigenti o delle posizioni organizzative e non su quello teorico, anche se il suo importo è legittimamente più elevato del tetto fissato dal contratto nazionale. Nel suo calcolo occorre inoltre tenere conto dell'aumento di 409,50 euro annui disposto del contratto dei dirigenti del 17.12.2020. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel parere Aran AFL 42.

Il suo rilievo è triplice: il chiarimento che occorre fare riferimento alla indennità di posizione nel suo effettivo valore; la necessità che il galleggiamento operi anche con riferimento alle indennità che sono al di sopra del tetto contrattuale nazionale e il chiarimento che si deve applicare anche l'incremento disposto dal recente contratto dei dirigenti. La risposta si muove nella stessa direzione del contratto di interpretazione autentica dello scorso 4 agosto, con cui è stato chiarito che il galleggiamento dei segretari va calcolato anche sulla indennità di posizione percepita dai dirigenti e/o dai responsabili di posizione organizzativa assunti a tempo determinato ex articolo 110 del Tuel.

Queste indicazioni si muovono nell'ambito di una lettura delle norme contrattuali che è attenta alla logica ispiratrice, cioè garantire che il segretario non abbia un trattamento accessorio più ridotto rispetto a quello in godimento nell'ente. É questa una scelta che si giustifica ancora di più alla luce della considerazione che i segretari svolgono compiti di coordinamento e di sovrintendenza nei confronti dei dirigenti, compiti che diventano particolarmente incisivi negli enti privi di dirigenza sulla base delle nuove norme contrattuali. Non si può non rilevare che queste scelte costituiscano un indubbio "successo" per la categoria dei segretari e arrivano dopo che il contratto del 17.12.2020 ne ha sottolineato il ruolo di vertice della struttura burocratica negli enti privi di dirigenti.

Il primo principio affermato dal parere Aran è che il galleggiamento deve essere calcolato non con riferimento alla indennità teoricamente più elevata attribuita al dirigente o al titolare di posizione organizzativa dell'ente, ma «all'effettivo valore», quindi alla misura che è stata effettivamente fissata. Si deve quindi essere attenti a fare riferimento al valore che l'ente ha deciso di erogare e non a quanto effettivamente erogato; per cui non influisce il fatto che il dirigente che percepisce la indennità di posizione più elevata sia, ad esempio, assente per una parte dell'anno.

É strettamente connessa, e per molti aspetti, direttamente conseguenziale rispetto a questo principio, l'ulteriore indicazione che si deve tenere conto anche delle indennità di posizione più elevate rispetto al tetto fissato dal contratto che nell'ente viene riconosciuta. Il riferimento è alle amministrazioni più complesse, in cui vi sono dirigenti che coordinano anche altri dirigenti (come nello Stato avviene per i dirigenti di prima fascia rispetto a quelli di seconda) e che possono, sempre a carico del fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza, percepire maggiorazioni rispetto al tetto massimo fissato dal contratto. Ovviamente il parere evidenzia la necessità che questo incremento sia stato calcolato correttamente.

L'ultima indicazione è che si deve tenere conto ai fini della determinazione della misura della indennità di galleggiamento, dell'aumento di 409,50 euro su base annua che il contratto 17.12.2020 ha riconosciuto ai dirigenti delle funzioni locali a decorrere dal 1° gennaio 2018. L'Aran chiarisce che questo incremento si applica anche nel caso in cui la retribuzione di posizione in godimento ecceda il tetto massimo fissato dal contratto, quindi sia stata maggiorata in relazione alla complessità dell'incarico.

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