Personale

L’addio all’Unione restituisce all’ente gli spazi di personale

La separazione aumenta anche i livelli massimi del fondo accessorio

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Se un Comune recede da un’Unione ha diritto a vedersi restituire oltre alla funzione conferita anche la capacità assunzionale correlata alla funzione riassunta, così da poter eventualmente ripristinare la relativa dotazione di personale, naturalmente a condizione che vengano rispettate le regole sul contenimento delle spese di personale.

Per quanto riguarda il fondo per il trattamento economico il recesso comporta una compressione del fondo dell’Unione in misura corrispondente al trattamento del personale precedentemente adibito alla funzione poi «restituita» e una corrispondente «riespansione» del fondo del Comune recedente.

È questa l’importante indicazione fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna nella delibera n. 41/2022.

Un’Unione dei comuni si è interrogata sugli effetti collaterali che potrebbero generarsi, sul fronte delle capacità assunzionali e fondo del trattamento economico accessorio, dal recesso volontario di un Comune aderente, nel caso in cui il dipendente, a suo tempo transitato all’Unione, sia cessato dal servizio e non sia stato sostituito da altri nello svolgimento della funzione.

È possibile ipotizzare, in questa particolare ipotesi, che la capacità assunzionale dell’Unione e la relativa spesa possano essere ridotte del solo personale ancora in servizio e quindi non cessato durante lo svolgimento della funzione presso l'Unione?

Può il fondo relativo al trattamento accessorio ritornare in capo al Comune recedente nella misura corre-lata all’effettivo personale in servizio nella funzione al momento del recesso?

Un grattacapo di non poco conto se si pensa che, ad oggi, alle Unioni è consentito il «diretto» recluta-mento di personale a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio.

A provare risolvere il rebus ha pensato la Corte dei conti dell’Emilia-Romagna.
Per i giudici contabili emiliani qualora un Comune receda da un'Unione cui lo stesso aderiva, quest'ultimo ha titolo a vedersi restituire, oltre alla funzione precedentemente conferita, anche la capacità assunzionale correlata alla funzione riassunta, dimodoché il Comune recedente possa eventualmente ripristinare la dotazione di personale relativa alla funzione medesima.

n altre parole, si legge nella deliberazione, non si ritiene possibile che un'Unione di Comuni che registri il recesso volontario di uno degli enti ad essa partecipanti possa trattenere la quota proporzionale del personale dallo stesso trasferito e tuttavia cessato e non sostituito nella funzione conferita (perché collocato dall'Unione su altre funzioni o, semplicemente, non sostituito).In tale direzione sovviene l'articolo 32, comma 5, primo periodo del Tuel.

La disposizione prevede che all'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite, d'altro lato, per la condizione di reciprocità, in caso di reinternalizzazione della funzione in seno al Comune, a questo sono «restituite» le risorse umane e strumentali o la relativa capacità assunzionale a condizione dell'avvenuta individuazione nel piano di fabbisogno di personale della dotazione che l'amministrazione ritenga effettivamente rispondente al proprio fabbisogno (e alla funzione de qua) e ferma restando la sostenibilità finanziaria della relativa spesa o il rispetto degli ulteriori limiti previsti dalla legge anche a seconda del tipo di rapporto di lavoro instaurato.

Da ultimo, precisano i giudici, in caso di recesso del Comune dall'Unione si verifica, altresì, una compressione del fondo del trattamento accessorio dell'Unione in misura corrispondente al trattamento del personale precedentemente adibito alla funzione poi «restituita» nonché una corrispondente riespansione del fondo del Comune recedente, che per assolvere alla funzione è costretto, di norma, ad assegnarla ad altro dipendente essendo, in caso contrario, ineludibile il mancato incremento del fondo.

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