Urbanistica

La variante urbanistica resta un'eccezione per la realizzazione di un impianto produttivo

L'indisponibilità temporanea nel Prg di aree destinate ad insediamenti industriali non legittima la variante

di Pippo Sciscioli

La variante urbanistica prevista dall'articolo 8 del Dpr 160/2010 per la realizzazione di un impianto produttivo (sia come nuova costruzione sia come ampliamento di una già esistente) in zona difforme dello strumento urbanistico generale o in deroga agli indici resta un'eccezione, che il Suap deve motivare previa rigorosa istruttoria e verifica dei presupposti normativi.

Fra questi, l'assenza o insufficienza in base al Prg di aree destinate all'insediamento di opifici industriali deve essere intesa e qualificata come "assoluta" e non "relativa", per evitare che l'indisponibilità contingente e transitoria di aree compatibili con l'insediamento produttivo valga di per sè a giustificare il ricorso del Comune alla procedura derogatoria semplificata, scandita dal regolamento governativo per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, per l'approvazione della variante urbanistica.

Dunque, per "inesistenza" di aree produttive per l'allocazione dei relativi impianti deve intendersi la loro indisponibilità fisica e materiale sul territorio comunale, per evitare che il procedimento speciale venga invece trasformato surrettiziamente in una modalità ordinaria di modifica dello strumento urbanistico generale, in violazione della legge 1150/1942.

L'importante principio è stato fissato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7027/2021, che ha risolto definitivamente il contenzioso che ha visto coinvolti, da un lato, un Comune campano ed un imprenditore che aveva ottenuto dal primo la variante urbanistica per la realizzazione di un complesso immobiliare da destinare ad attività produttiva e, dall'altro, un gruppo di cittadini proprietari di aree limitrofe che avevano impugnato il titolo edilizio invocando il principio della "vicinitas".

Alla base del ricorso, il corredo motivazionale posto dal Comune a sostegno dell'approvazione della variante urbanistica e cioè la momentanea indisponibilità nel Prg di aree destinate agli insediamenti produttivi in ragione della pendenza di ricorsi giurisdizionali sulle stesse aree fra i relativi proprietari e il Comune.

Circostanza che non avrebbe reso immediatamente utilizzabili quei suoli dagli imprenditori interessati.

Il Consiglio di Stato ha censurato la condotta dell'ente sul presupposto che, trattandosi di procedura derogatoria urbanistica per sua natura eccezionale, avrebbe dovuto valutare in maniera stringente le condizioni fissate dall'articolo 8 del dpr 160/2010 e, per l'effetto, non approvare la richiesta variante atteso che, nella fattispecie, i suoli compatibili erano indisponibili soltanto momentaneamente ma non in maniera assoluta.

In sostanza, le aree industriali edificabili erano fisicamente esistenti nello strumento urbanistico generale, ancorchè non immediatamente disponibili, con la conseguenza che la loro assenza non era "assoluta" ma semplicemente "relativa", circostanza non sufficiente a giustificare per il Comune la procedura in deroga.

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