Personale

Green Pass: tutte le raccomandazioni del Garante privacy sulle nuove modalità di controllo

Il super green pass non va chiesto nei luoghi dove la legge non lo prescrive

di Consuelo Ziggiotto

Il Garante per la protezione dei dati ha espresso, in via d'urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiorna le disposizioni relative alle certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.
Numerose sono le modifiche agli articoli del Dpcm 17 giugno 2021, aggiornato ora alla luce delle più recenti disposizioni normative che hanno previsto l'estensione dell'obbligo vaccinale ad ulteriori categorie di lavoratori.

L'obbligo vaccinale nel mondo del lavoro dipendente ha riguardato in via esclusiva in un primo momento gli esercenti le professioni e gli operatori di interesse sanitario (articolo 4, Dl 44/2021), abbracciando poi tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture socio assistenziali, sociosanitarie e hospice (articolo 4-bis, Dl 44/2021), esteso infine a partire dal 15 dicembre al personale della scuola, difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, degli organismi della legge 124/2007e delle strutture di cui all'articolo 8-ter del Dlgs 502/92 (articolo 4-ter, Dl 44/2021).

Nello schema di decreto viene previsto che i soggetti tenuti alla verifica del possesso del green pass vengano specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità "rafforzata" solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente. Il super green pass non va infatti chiesto dove la legge non lo prescrive e la verifica del possesso va eseguita solo negli ambienti di lavoro e nei confronti del personale dove la legge lo prescriva.

Se un datore di lavoro chiede il green pass rafforzato invece della versione base, chi ha effettuato un tampone si vede precluso l'ingresso perché la sua certificazione verde non risulterà valida, ancorché possa legittimamente accedere al luogo di lavoro ove escluso dall'obbligo vaccinale.

Altro tema di rilievo riguarda i casi in cui il lavoratore si avvale della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro. In questi casi il datore di lavoro è comunque tenuto ad effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità del certificato.

Lo schema di decreto dà infatti e infine piena attuazione alla revoca delle certificazioni verdi, in caso di contagio sopravvenuto, tramite una procedura che prevede che anche l'interessato venga informato. A questo tipo di procedura se ne aggiunge una specifica riferita ai green pass rilasciati o ottenuti in maniera fraudolenta.

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