Amministratori

Amministrative, il Viminale definisce le norme igienico-sanitarie e le regole per le spese

Alla luce del modificato quadro epidemiologico e normativo, iol ministero si limita alle regole base

di Amedeo Di Filippo

Con le circolari nn. 68 e 69, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno fornisce ai prefetti indicazioni circa le norme igienico-sanitarie da seguire nelle operazioni di voto e per garantire il regolare pagamento delle spese.

Le norme igienico-sanitarie
Con la circolare n. 69, la Direzione centrale per i servizi elettorali trasmette ai prefetti la nota con la quale il ministero della salute, alla luce del modificato quadro epidemiologico e normativo, richiama l'attenzione sulla tutela della salute di chi presta servizio nelle sezioni elettorali e sull'eventuale attività di raccolta del voto da parte degli uffici distaccati di sezione (seggi volanti) in occasione delle prossime elezioni amministrative. In particolare, il dicastero si limita a consigliare ai componenti dei seggi, durante la permanenza nei locali adibiti al voto, di attenersi alle seguenti «norme igienico-sanitarie di base»: frequente e accurata igiene delle mani; adeguata aereazione dei locali; obbligo di mascherina nel caso di seggi volanti siti in strutture sanitarie che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi e nei reparti identificati dalle direzioni sanitarie; obbligo esteso agli operatori dei seggi volanti siti in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani. Ricorda infine che ulteriori indicazioni possono essere date dalle singole strutture sanitarie sul territorio, per quanto riguarda in particolare i seggi volanti siti in strutture sanitarie diverse da quelle sopra citate e in relazione a specifiche situazioni epidemiologiche locali.

Le spese
La circolare n. 68, è firmata dal Capo del Dait e riguarda la competenza delle spese per l'attuazione delle elezioni e relativa rendicontazione. Per la competenza degli oneri, il Viminale ricorda il principio generale sancito dall'articolo 17, comma 2, della legge 136/1976 secondo cui le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interessate, ma restano a carico dello Stato quelle di spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, la fornitura di manifesti, le schede per la votazione, le buste e gli stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni. Queste spese sono anticipate dai Comuni e rimborsate sulla base di un documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, il limite di spesa è di 40 ore mensili per persona sino a un massimo di 60, per il periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni (20 marzo) al quinto giorno successivo (19 maggio). In caso di secondo turno di votazione il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del ballottaggio. Le relative spese sono a carico dello Stato e vengono rimborsate in base a documentato rendiconto da presentarsi entro quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso. Per quanto concerne infine gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Dait ricorda che gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'articolo 1 della legge 70/1980: per i seggi ordinari il presidente ha diritto a 150 euro e gli scrutatori e segretari a 120 euro; per i seggi speciali i presidenti percepiscono 90 euro e gli scrutatori 61 euro.

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