Appalti

Certificazione Anac (su richiesta) per attestare il «rating di impresa»: focus sul dopo-Correttivo

di Francesco Tassone e Antonio Mazzone

Il decreto correttivo al codice appalti ha introdotto rilevanti novità nella disciplina del "rating d'impresa" e del "rating di legalità".

RATING DI IMPRESA
In particolare, l'art. 52 del D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. decreto correttivo al codice dei contratti pubblici) ha modificato in maniera sostanziale il contenuto dell'art. 83 del predetto codice in tema di "rating di impresa", sia in merito ai requisiti reputazionali dell'impresa, sia in merito ai relativi criteri di valutazione dei requisiti medesimi.
La novità più importante riguarda il "rating di impresa" che cessa di avere carattere di obbligatorietà e diventa un requisito di natura premiale che sarà valutato nell'ambito delle procedure selettive ad evidenza pubblica in maniera svincolata dal rating di legalità e la cui disciplina troverà applicazione avuto riguardo a tutte le tipologie di appalti pubblici (lavori, forniture e servizi), mentre la individuazione e la definizione dei requisiti c.d. qualificanti il rating saranno delineati dall'ANAC sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa.

Il suddetto intervento normativo si pone l'obiettivo di eliminare le "criticità" contenute nel D.Lgs. 50/2016 che sono state rilevate dall'ANAC con l'atto di segnalazione n. 2 del 1° febbraio 2017. In particolare, l'Anac aveva evidenziato che il «rating di impresa, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su un sistema di premialità (e penalità) da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole aggravio burocratico per le imprese, le stazioni appaltanti e, in ultima analisi, l'Autorità».
Da qui l'esigenza di intervenire in primis eliminando l'obbligatorietà del possesso, al fine di evitare "disallineamenti" rispetto al principio del c.d. divieto di «gold plating», posto a fondamento della disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici.
Pertanto, a far data dal 20 maggio 2017 (data di entrata in vigore del decreto 56/2017, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio), sarà l'Autorità a rilasciare la certificazione relativa al "rating d'impresa" agli operatori economici che ne faranno richiesta e, dunque, la suddetta certificazione non sarà più obbligatoria, bensì facoltativa.

Un'ulteriore modifica introdotta dal correttivo appalti riguarda l'eliminazione del nesso di esclusività tra rating di impresa e qualificazione dei lavori, in maniera tale da rendere il rating di impresa applicabile anche a forniture e servizi e non solo al settore dei lavori.
Su tale aspetto l'Autorità nella segnalazione sopra citata aveva rilevato nel D.Lgs. 50/2016 «una limitazione irragionevole del suo impiego (ndr: del rating di impresa) in considerazione delle dimensioni dei mercati dei servizi e delle forniture e delle numerose criticità riscontrate nel tempo proprio in ordine alla qualità esecutiva dei relativi affidamenti».

Un'altra importante novità introdotta con il decreto correttivo riguarda l'eliminazione della parte in cui si prevedeva che i requisiti reputazionali alla base del rating di impresa dovessero tenere conto del rating di legalità (il quale, però, può essere richiesto da imprese che dispongano di un fatturato di almeno 2 milioni di euro).

A pieno regime il sistema del rating d'impresa consentirà, dunque, l'assegnazione da parte dell'ANAC agli operatori economici che ne faranno richiesta di un meccanismo di (sole) premialità in relazione ad una serie di indici e/o elementi qualificanti, fra i quali assumono rilevanza i precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio (altra novità del correttivo), all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.

Su tale linea, nella prospettiva di un ulteriore intervento di riforma, si potrebbe valutare l'opportunità di incentivare l'accettazione (su base volontaria), da parte delle imprese, di verifiche, con cadenza periodica, dei bilanci, dei flussi finanziari, dell'adeguatezza dei mezzi e del personale, dell'effettività dell'avvenuta esecuzione con propri mezzi e personale delle (eventuali) precedenti opere pubbliche di cui siano state aggiudicatarie e della coerenza patrimoniale da parte di un organo esterno (con poteri ispettivi), nominato dall'ANAC o da un' Authority a ciò preposta.
Si tratterebbe di introdurre un ulteriore strumento di tipo sostanzialmente "premiale" attraverso il quale identificare un insieme di misure e controlli su base volontaria di tipo "multilevel" su requisiti che, se posseduti dai partecipanti alle gare, risulterebbero idonei a determinare l'attribuzione agli stessi di punteggi aggiuntivi in fase di aggiudicazione, sia pure secondo criteri predeterminati, equi e bilanciati e, comunque, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore.

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