Personale

Assunzioni, senza asseverazione del revisore sull'equilibrio pluriennale si torna al regime del turn over al 100%

A nulla vale la dimostrazione della sussistenza di un equilibrio sostanziale

di Gianluca Bertagna

Senza l'asseverazione dell'organo di revisione alle assunzioni di regioni, comuni e province si applica il regime del turn over al 100% e non quello più favorevole previsto dall'articolo 33 del Dl 34/2019. Si è così espressa la Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, nella sentenza n. 7/2022 che ha riguardato la parificazione del rendiconto 2020 della Regione Lazio (si veda a anche NT+ Enti locali & edilizia del 3 maggio).

Ancorchè il documento riguardi un caso molto particolare, dalle indicazioni dei magistrati contabili si possono ottenere preziose istruzioni per l'uso al fine di applicare la normativa assunzionale non più calcolata sulla spesa dei cessati ma sulla sostenibilità finanziaria.

Come noto, il recente meccanismo, permette di valutare lo spazio massimo per nuove assunzioni rispetto a precisi parametri soglia costituiti dal rapporto tra spese di personale e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. L'applicazione dei parametri permette di ampliare le facoltà assunzionali, ma, precisa la Corte dei conti, al sussistere di due presupposti indefettibili.

Il primo, di natura statica, è dato dal rispetto di un valore "soglia" nel rapporto tra il complessivo aggregato della spesa di personale contabilizzato nell'ultimo rendiconto approvato e le entrate libere correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del Fcde valorizzato in sede di bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

Il secondo, di natura dinamica, è rappresentato dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni e dalla sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio «asseverato dall'Organo di revisione».

Nel caso preso in esame, ovvero il bilancio della Regione Lazio, si è evidenziata l'assenza di questo parere dell'Organo di revisione. Come va gestita, quindi, la programmazione del fabbisogno? Quanti dipendenti può assumere l'ente?

Particolarmente interessante è il punto in cui, nella deliberazione, si spiega la differenza tra il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l'"asseverazione" affermando che non sono strumenti tra loro interscambiabili.

Da sottolineare, altresì, che la verifica richiesta all'organo di revisione non è quella della permanenza dell'ente nella medesima fascia di virtuosità negli anni, bensì che l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di «equilibrio sostanziale» dell'ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato.

La conseguenza immediata è che solo nel caso in cui le suddette condizioni risultino verificate, l'ente potrà incrementare la propria spesa di personale, secondo il parametro di cui all'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019 e del connesso decreto attuativo.

In caso contrario, per il calcolo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di evitare «vuoti di vincolo», verranno in rilievo il vincolo sul «budget assunzionale» di cui all'articolo 3, comma 5 e seguenti del Dl 90/2014 – ovvero il turn-over al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente - e il limite sulla «spesa complessiva» di cui al comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 296/2006.

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