Appalti

Appalti, Anac: impugnabili i bandi che non prevedono il vincolo di iscrizione all'albo dei professionisti

Per partecipare auna gara, afferma l'Anticorruzione, i tecnici devono essere iscritti presso il proprio ordine

di Giuseppe Latour

Per partecipare ad una gara d'appalto, i professionisti devono essere iscritti presso il proprio ordine professionale. Quando i documenti di gara non prevedano questo vincolo, non sono conformi alla legge e, quindi, sono impugnabili. L'importante indicazione è contenuta nella delibera n. 617/2022, appena pubblicata dall'Autorità anticorruzione: in questo modo l'Anac ribadisce che l'iscrizione a un albo professionale è essenziale per poter verificare i requisiti di idoneità di chi partecipa a un appalto pubblico. La risposta nasce da una richiesta di chiarimenti presentata dall'Ordine degli architetti della Valle D'Aosta in merito a un appalto avviato da Inva spa, la Centrale unica di committenza della Regione, per l'affidamento «dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all'esecuzione dei progetti in ambito Pnrr». L'importo a base di gara è di 875mila euro.Nel bando era previsto, tra i requisiti di capacità tecnico–professionale dei partecipanti, che il gruppo di lavoro fosse costituito da «due avvocati liberi professionisti iscritti all'ordine» e da «tre ingegneri/architetti con esperienza nel settore di gara, di cui due almeno iscritti all'Albo». Secondo l'Ordine, la partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali è illegittima. L'Autorità, nella sua risposta, concorda con questa lettura. L'articolo 83, comma 3 del Codice appalti, infatti, stabilisce che i concorrenti delle procedure di gara «devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali», in modo da dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità. La logica della norma, per l'Anac, è di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti dotati di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento. Questo bando, allora, non risulta conforme con «la disciplina di riferimento, oltre a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, cioè quelle legali e quelle di tipo tecnico».

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