Fisco e contabilità

Incostituzionali le leggi regionali che vanno contro i «no» della Corte dei conti

La Consulta ha respinto due ricorsi per conflitto di attribuzione fra enti promossi dalla Regione Siciliana

di Ettore Jorio

La Corte costituzionale ha fischiato la fine della partita. In campo, due diverse concezioni giuridiche del giudizio di parifica dei rendiconti regionali. Meglio, del procedimento (così lo definisce la Consulta e non già processo) di parificazione. L'esito della sentenza è comunque notevole e dirompente: la giurisdizione è contabile; le leggi regionali approvate in "disaccordo" con le eccezioni sancite dalla Sezioni di controllo devono essere impugnate dal Governo avanti la Consulta ovvero dalla stessa Corte dei conti nei successivi controlli sul ciclo di bilancio. Per implicito la Cassazione non può in merito configurare un eccesso di potere giurisdizionale, perché la giurisdizione sul "saldo" di bilancio sussiste indubbiamente e si radica nelle norme costituzionali (di qui l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione e l'esclusione della conflitto ordinario, ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura civile).

Un bel campionato deciso ai rigori
Con la sentenza n. 184, depositata il 22 luglio scorso, la Consulta ha detto sì al ruolo attribuito alle Sezioni regionali di controllo, in sede di parificazione, di esercitare una ineludibile funzione ausiliaria, che però non è, come prospettato dai ricorrenti (compresa la stessa Procura generale della Corte dei conti), interna al controllo politico spettante ai consessi legislativi regionali, ma esterna e giuridica, a tutele dell'ordinamento (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013), confermando una giurisprudenza risalente (sentenza n. 121/1966). Dunque, nessuna lesione – così come eccepita dalla Regione Sicilia – del principio di leale collaborazione (articoli 2, 118 e 120 della Costituzione, atteso che la parifica non è una sorta di controllo preventivo, né una sorta di doveroso atto consultivo "collaborativo", ma una decisione capace di incidere sul ciclo di bilancio, per la forza che l'accertamento sul saldo sviluppa direttamente in base all'articolo 81 della Costituzione. Tutto questo, scopre finalmente le carte in relazione alla natura del giudizio parificazione del rendiconto regionale e all'eventuale giudizio che si svolge dinnanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

É un atto da rivalutare anche ai fini del buon governo della spesa
Per la Corte costituzionale il giudizio di parificazione – che ha coinvolto tutte le Regioni in forza del Dl 174/2012, lo stesso che ha introdotto nell'ordinamento il cosiddetto predissesto – assume le sembianze delle «forme della giurisdizione contenziosa», nell'ambito di un procedimento unitario che si conclude davanti alle Sezioni riunite. È la conferma della sentenza n. 18/2019, che già parlava di unitario «sistema giustiziale», mediante l'integrazione delle attribuzioni costituzionali degli articoli 100 e 103 della Costituzione. Entro tale sistema, la Corte dei conti è legittimata ad esercitare un autentico ruolo di «controllo e garanzia della conformità alla legge di bilancio dei risultati di amministrazione (in termini di entrate e di spese), funzione che era già da intendersi preliminare, ma anche separata e distinta, rispetto all'approvazione con legge del rendiconto governativo, riservata al Parlamento, nell'esercizio del suo autonomo potere di controllo e indirizzo politico». Una funzione di giudizio vero e proprio, perché in linea con il novellato articolo 81 della Carta introduttivo dell'equilibrio tendenziale del bilancio, divenuto l'obbligatorio riferimento sul quale si misura la legittimità costituzionale-finanziaria del ciclo dei bilanci pubblici.
Insomma, l'esito di questo conflitto ci consegna il rispristino della dimensione giurisdizionale della giudizio della Corte dei conti, entro un procedimento che si articolala in «controllo ed impugnativa», con «forme contenziose». Una conclusione che riapre il tema della lacuna e delle garanzie, a fronte della recente deliberazione n. 5/SSRRCO/QMIG/22 che invece negava la natura giurisdizionale del procedimento e per esso respingeva la possibilità di applicare analogicamente i principi che reggono il giudizio di conto.
La pronuncia è però importante anche per gli effetti che avrà nei rapporti tra le giurisdizioni ordinaria, contabile ed amministrativa. Se è vero che il giudizio di parifica è il modello più avanzato tra i controlli, il suo oggetto, ora definito con chiarezza come limitato al «risultato di amministrazione», ossia una informazione, che va distinta dagli atti e dai rapporti giuridici che lo precedono, allora si apre la possibilità di configurare una giurisdizione esclusiva della Corte dei conti di nuovo conio, come recentemente ha meso in evidenza la sentenza di un Tar (Tar Lombardia, sezione I, n. 1088 dell'11.5.2022). Infatti, la Consulta ha precisato che «oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione non è la legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento». Con questo, non viene a concretizzarsi alcuna «alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni riunite in speciale composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi». Al riguardo, la Corte costituzionale ha riaffermato, in linea con le proprie sentenze n. 246/2021 e n. 49/2018, che la rendicontazione costituisce il «presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo», perché rappresentativo della qualità dell'amministrazione goduta nel periodo dai membri della collettività.
È inoltre chiara la distinzione tra decisione (articolo 39 del Testo unico 1214/1934) relazione di referto (articolo 41), come evidenziato di recente dalle Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 7/2022. Infatti. La sentenza della Corte, infatti, mette in risalto la decisione di parifica, «quale risultato dell'esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica), cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica». Di conseguenza, esclude che l'adozione della legge regionale possa incidere negativamente sull'emanazione della decisione del Giudice del gravame, nel senso di impedire al medesimo di accertare definitivamente la «legittimità/regolarità di quei fatti». Relativamente, a un siffatto genere di accertamento, riferito alla irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica, impugnata dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, la pronuncia ha il pregio di mettere a disposizione dell'ente controllato dati contabili corretti. Il tutto con la naturale conseguenza di spingere la Regione ad intervenire ad eventuale rimedio in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio.

Ove mai è la legge regionale da impugnare avanti la Consulta
Un assunto, quello cui è pervenuto il giudice delle leggi, che prevede, nel caso in cui l'ente Regione non ritenesse «di adottare interventi correttivi, potranno, in ipotesi, determinarsi i presupposti per un'eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via principale, su ricorso del Governo, ovvero in via incidentale da parte della medesima sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di parifica del successivo rendiconto generale, qualora si ritenga che il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali».

Importanti i saldi e, per loro tramite, la verifica della buona spesa
Pervenendo a una siffatta conclusione, la Consulta ha precisato che «oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione non è la legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento». Con questo, non viene a concretizzarsi alcuna «alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni riunite in speciale composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi». Al riguardo, la Corte costituzionale ha riaffermato, in linea con le proprie sentenze n. 246/2021 e n. 49/2018, che la rendicontazione costituisce tra l'altro il «presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo», perché rappresentativo della qualità dell'amministrazione goduta nel periodo dai membri della collettività.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©