Urbanistica

Asseverazione sui visti di conformità, scelta dubbia dall'agenzia delle Entrate

Le spese possono rientrare anche nell’asseverazione tecnica e nei limiti previsti per la congruità del costo del lavoro edile

di Claudio Carpentieri *

Le spese per il visto di conformità sostenute da famiglie ed imprese per certificare l’esistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione fiscale rientrano nei limiti di spesa complessiva ammessa per la tipologia di lavoro svolto, ma possono rientrare anche nell’asseverazione tecnica e nei limiti previsti per la congruità del costo del lavoro edile effettuato sulla propria abitazione o sull’immobile aziendale.

Il dubbio è sorto in virtù di una recente presa di posizione della Dre Lombardia dell’agenzia delle Entrate, espressasi con un interpello (si veda a questo proposito l’interpello inedito 904-2020/2022 sul Sole 24 Ore del 16 dicembre 2022).

La direzione regionale delle Entrate, dopo aver sottolineato che le spese sostenute per il visto di conformità rientrano nei limiti di spesa agevolabili per ciascun intervento, citando anche quanto sostenuto nella circolare dell’agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23, prosegue sostenendo che le spese relative al visto di conformità devono, inoltre, «essere oggetto di apposita asseverazione anche ai fini della verifica dei suddetti limiti agevolabili di spesa/costo ammissibile alla detrazione».

Questa affermazione è supportata solamente da una nota di chiarimento dell’Enea; tutta la prassi dell’agenzia delle Entrate ed i decreti citati chiariscono solamente che le spese sostenute per il visto di conformità rientrano, giustamente, nei limiti complessivi di spesa agevolabile previsti per ogni tipologia di intervento edile agevolabile.

Questo assunto appare non in linea con la natura dell’asseverazione tecnica nonché della congruità dei costi direttamente desumibile dall’articolo 119, comma 13 del Dl 34/2020, nonché dal successivo Dm 14 febbraio 2022.

L’asseverazione tecnica, come anche la congruità dei costi, riguardano specificatamente tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla realizzazione dei lavori, non certo anche quelle sostenute per ottemperare ad un obbligo di legge che attiene alla certificazione delle condizioni di natura fiscale di fatto e documentali necessarie per la maturazione del diritto alla detrazione, ossia il visto di conformità (si veda su questo l’articolo 119, comma 11 del Dl n. 34/2020).

Anche il decreto del ministero della Transizione ecologica del 14 febbraio 2022, in materia di congruità dei costi, quando fa espresso riferimento alle prestazioni professionali (articolo 3, comma 3), sottolinea che occorre fare riferimento alle sole spese «connesse alla realizzazione degli interventi» e, sicuramente, il visto di conformità non riguarda la realizzazione degli interventi, ma solo l’esistenza delle condizioni per la detraibilità delle spese sostenute.

È vero, invece, il contrario, ossia che il visto di conformità deve includere la certificazione della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati (articolo 119, comma 13 lettera b) del Dl 34/2020).

* responsabile Politiche fiscali Cna

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