Personale

Consulta, vietato l'accesso all'albo dei segretari senza il corso di formazione professionalizzante

Illegittima la norma di legge regionale della Valle d'Aosta che dispone una deroga alle disposizioni

di Amedeo Di Filippo

È illegittima la norma di legge regionale che dispone una deroga alle disposizioni che prevedono la frequenza di corsi di formazione e il sostenimento dei relativi esami finali per i dirigenti regionali e i soggetti in possesso di laurea che possono accedere all'albo dei segretari senza aver superato il pertinente concorso pubblico regionale. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 100, depositata il 22 maggio.

Le norme regionali
Il Governo ha impugnato la norma di legge della Valle d'Aosta che introduce una modalità straordinaria e temporanea di iscrizione all'albo regionale dei segretari degli enti locali, per i quali stabilisce l'ulteriore deroga della previa partecipazione ad alcuni specifici corsi di formazione. Eccepisce l'indebita ingerenza nella materia «ordinamento civile», di competenza statale, e la mancata qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle funzioni segretariali, in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l'imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche.
La legge consente l'iscrizione all'albo previo superamento del relativo concorso pubblico regionale, con deroga per alcune categorie quali i dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato, i soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale, gli iscritti all'albo nazionale, i segretari in servizio presso le regioni a statuto speciale e le province autonome, quelli iscritti all'albo regionale per almeno un triennio e cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.

I requisiti
Evidenzia la Consulta che i dirigenti regionali e i soggetti in possesso di laurea accedono all'albo senza aver superato il pertinente concorso pubblico regionale per segretari, a differenza di tutti gli altri soggetti successivamente indicati. Per i primi la norma impugnata deroga alle disposizioni che prevedono la frequenza di corsi di formazione e il sostenimento dei relativi esami finali, così introducendo una ulteriore deroga che non assicura una procedura volta ad accertare la qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle funzioni del segretario. In questo modo la norma non solo non pone rimedio all'assenza del concorso pubblico ma aggiunge la possibilità di iscriversi all'albo senza nemmeno frequentare il corso di formazione professionalizzante.
Non salva il carattere straordinario dell'iscrizione consentita dalla disposizione impugnata né la circostanza per cui i soggetti possono svolgere le funzioni di segretario comunale solo a tempo determinato, per reggenza o copertura temporanea, e per il solo tempo necessario all'insediamento dei vincitori di concorsi o degli idonei non vincitori, i quali, in caso di copertura di tutti i posti, comunque li precedono e li sostituiscono anche nelle assegnazioni temporanee. La straordinarietà dell'iscrizione all'albo, rileva la Corte, indica soltanto che la possibilità di iscriversi è soggetta a un termine, ma nulla dice circa la durata dell'iscrizione, la quale, in difetto di previsione contraria, non può considerarsi temporanea. Nemmeno ha pregio il rilievo che vincitori e idonei ai concorsi regionali prevalgano sui soggetti considerati, in quanto questi vengono privati dell'incarico ma mantengono l'iscrizione all'albo e potrebbero perciò nuovamente ottenerne in futuro.

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