Fisco e contabilità

Rendiconto, ai revisori il compito di scrutinare attentamente la formazione degli avanzi di amministrazione

É parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci

di Corrado Mancini

La formazione degli avanzi di amministrazione deve essere una delle attività alla quale l'organo di revisione deve porre particolare attenzione nell'ambito delle proprie verifiche al rendiconto, l'indicazione giunge dalla Sezione regionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna con la delibera n. 44/2023, ed arriva a proposito nel momento in cui negli enti Locali si stanno chiudendo i rendiconti 2022 ed i relativi organi di controllo sono impegnati nella relazione agli stessi.

In questo contesto i magistrati contabili evidenziano come agli organi di controllo, sia interni che esterni, è riservato il compito di scrutinare attentamente la formazione degli avanzi di amministrazione, impiegabili per liberare spazi finanziari o consentire nuove spese agli enti che ne sono titolari, come pure le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato, tali saldi finanziari devono essere assoggettati a una rigorosa verifica in sede di rendiconto (Corte costituzionale, sentenza n. 101/2018). È del resto noto che lo scopo cui è astretto il controllo della Corte dei conti (articolo 148-bis del Tuel), così come quello degli organi di controllo interno (articolo 147- quinquies), è quello finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013).

Quindi la finalità delle verifiche va incentrata sul concetto di equilibrio di bilancio, il quale racchiude in sé l'esigenza di prevenirne la sua violazione, che è funzionalmente astretta alla corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016) (Cdc Emilia-Romagna n. 90/2021/PRSP), la quale ove non ossequiata può condurre ad una manovra elusiva degli equilibri di bilancio, programmando una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario, con un miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione e un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale.

In tale contesto emerge la centralità della verifica sul risultato di amministrazione, posto che «il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci» (Corte costituzionale, sentenza n. 18/2019). L'esigenza di uno scrutinio attento delle poste che compongono il predetto saldo è fondamentale e rinviene in alcuni elementi ove l'ordinamento appresta strumenti di indispensabile certezza, affidati a organi a ciò deputati. Come è del resto noto, laddove i crediti vengano sovrastimati e le entrate non vengano puntualmente accertate e riscosse, si crea uno sbilanciamento dei flussi finanziari con conseguente necessario ricorso alle anticipazioni di cassa (Corte costituzionale, sentenza n. 6/2017). La disciplina dell'armonizzazione contabile pone quindi al centro l'analisi della liquidità dell'ente (articolo 180 del Tuel e ovviamente articoli 195 e 222 dello stesso, in ordine alle giacenze vincolate e alle anticipazioni di tesoreria).

Diviene di conseguenza prioritario l'implementazione di adeguate verifiche di cassa onde accertare le reali consistenze fra cassa libera e vincolata. La determinazione della giacenza di cassa vincolata risulta funzionale alla riduzione dei rischi di successiva emersione di insufficienza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate. Fondamentale in questo quadro è pertanto la qualità delle verifiche (così come la puntuale definizione delle modalità relative) del Fondo cassa, da parte dell'organo di revisione.

È pertanto necessaria la massima attenzione nella gestione della liquidità, compresa quella temporaneamente depositata presso altri conti correnti e di depositi, al fine di evitare che l'ente vada in anticipazione quando dispone di risorse liquide e la relativa spesa per interessi, come pure al costante monitoraggio della cassa libera e di quella vincolata, cosa che ancora, in molti enti Locali, non si riscontra in modo adeguato.

La Sezione emiliana, quindi, raccomanda all'organo di revisione e all'ente l'implementazione di adeguate verifiche di cassa onde accertare le reali consistenze fra cassa libera e vincolata, risultando, quest'ultima, funzionale alla riduzione dei rischi di successiva emersione di insufficienza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate.

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