Appalti

Gare, va esclusa l'impresa iscritta alla Camera di Commercio ma inattiva al momento della partecipazione

Consiglio di Stato: i concorrenti devono comprovare di essere in possesso di una professionalità coerente con le prestazioni dell'appalto

di Dario Immordino

Ai fini della dimostrazione di un'idonea capacità professionale non basta la semplice iscrizione formale alla Camera di commercio, poiché i concorrenti devono comprovare di essere in possesso di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico. Di conseguenza deve essere esclusa dalla procedura l'impresa appositamente creata per la partecipazione alla gara, che risulti inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e lo sia rimasta sino all'aggiudicazione.

Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza 4474/2022, ha riformato la pronuncia di primo grado secondo cui, ai fini del possesso del requisito dell'idoneità professionale deve ritenersi sufficiente la sola iscrizione alla Camera di Commercio, dunque la mera possibilità di esercitare in astratto detta attività in quanto ricompresa tra quelle elencate nell'oggetto sociale, quanto meno nelle ipotesi in cui l'attività oggetto dell'appalto risulti "non particolarmente complessa", come nel caso, ad esempio, in cui "si tratta di gestire un campeggio … e l'unica prescrizione investe i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande, essendo prevista la gestione di un bar".

Il Collegio confuta tale assunto sulla base della constatazione che l'inclusione tra i requisiti di partecipazione alla gara dell'iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, mira a garantire l'interesse pubblico a limitare "l'accesso al mercato ai soli concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale" (cfr. Cons. di Stato, nn. 5170/2017, 5182/2017, 796/2018). Posto che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non coincidono necessariamente (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508), in quanto l'operatore economico può esercitare un'attività più ridotta di quella cui risulta astrattamente abilitato, l'iscrizione alla Cciaa certifica l'oggetto sociale effettivo degli operatori economici e la misura non soltanto della loro capacità di agire "virtuale", ma anche della competenza in relazione alle attività oggetto dell'affidamento, e si rivela, pertanto, funzionale a filtrare l'ingresso in gara dei concorrenti, ammettendo solo quelli forniti di una professionalità coerente con quella richiesta dalla stazione appaltante (in tal senso Cons. di Stato, 5170/2017, 5257/2019).

Mentre le indicazioni sull'oggetto sociale contenute nei documenti societari consentono esclusivamente di individuare i settori, potenzialmente illimitati, nei quali un operatore economico può astrattamente esercitare la propria attività, la certificazione camerale ne attesta l'effettivo ed attuale svolgimento e consente di verificarne la corrispondenza con l'oggetto del contratto, e quindi garantisce il possesso del requisito di idoneità professionale.Di conseguenza, posto che l'affidabilità di un'impresa è strettamente connessa alla sua attivazione, la funzione della prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l'iscrizione alla Camera di Commercio è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall'appalto (cfr Cons. Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925), maturata attraverso il concreto ed effettivo svolgimento, da parte dei concorrenti, di un'attività adeguata e direttamente riferibile all'oggetto dell'appalto.

Il che esclude la possibilità di aggiudicare l'appalto ad imprese la cui attività non sia stata ancora attivata, basandosi sul catalogo dei servizi e delle prestazioni esercitabili previsti dall'oggetto sociale, poiché si tratta di un mero elenco di ambiti in cui il concorrente potrebbe in astratto operare, che non assume alcun rilievo qualora le relative attività non siano effettivamente svolte(cfr. Cons. di Giust. Amm., 26 marzo 2020, n. 213; Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2176; VI, 15 maggio 2015, n. 2486; III, 28 dicembre 2011, n. 6968; VI, 20 aprile 2009, n. 2380; V, 19 febbraio 2003, n. 925).

Non a caso il nuovo codice appalti indica l'iscrizione camerale come requisito di idoneità professionale anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara (art. 83, cc. 1,lett. a e 3). Se la funzione della certificazione camerale è, dunque, certificare l'effettivo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto risulta, pertanto, evidente che l'iscrizione formale alla Camera di commercio non può di per sé giustificare l'ammissione alla gara di una impresa che non sia in grado di dimostrare di esercitare effettivamente la propria attività nel settore oggetto dell'appalto, tanto più se detto operatore economico risulti inattivo sino all'aggiudicazione.

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