Fisco e contabilità

Piano della performance in ritardo, niente retribuzione di risultato e blocco assunzioni e incarichi

L'approvazione tardiva svilisce la natura programmatica del documento

di Corrado Mancini

La prassi abbastanza diffusa di approvare, in un primo momento, solamente la parte finanziaria del Piano esecutivo di gestione, vale a dire l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/responsabili, e in un secondo momento, anche abbastanza lontano nel tempo, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance può comportare il divieto di erogazione della retribuzione di risultato e precludere all'amministrazione la facoltà di procedere con assunzioni di personale o con il conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Lo rammenta la Corte dei conti, sezione regionale per il Veneto con la delibera n. 69/2022.

Infatti il comma 3-bis dell'articolo 169 del Tuel nel prevedere l'approvazione del Piano esecutivo di gestione in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione dispone che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sono unificati organicamente nel Peg.

La Sezione per il Veneto sottolinea che il Piano della performance si inquadra nell'ambito delle attività tipiche della programmazione finanziaria dell'ente territoriale e locale. In ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione rilevano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009 per effetto delle quali «(…)è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati... In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica».

L'adozione del piano è, dunque, condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale; inoltre, l'assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato (Sezione di controllo del Veneto, n. 161/2020/PRSP e n. 161/PAR/2013; Sezione di controllo della Puglia n. 123/PAR/2013 e 15/PAR/2016; Sezione di controllo della Sardegna n. 1/PAR/2018).

Il piano della performance deve essere organico al Peg perché gli obiettivi operativi, individuati nella relativa sezione del Dup, vengono ripresi e dettagliati nel piano esecutivo di gestione e della performance, definendo centri di responsabilità, risorse umane e finanziarie assegnate a ogni struttura per la realizzazione degli stessi, fasi e tempi di realizzazione, peso ed indicatori che misurano i risultati intermedi e finali su varie dimensioni. Se l'ente ne preveda una successiva approvazione, di fatto tale atto non risulta perfezionato e pertanto è inidoneo a manifestare i propri effetti (Corte dei conti Sezione Regionale del Veneto n. 248/2021). Inoltre l'approvazione tardiva dello stesso svilisce la natura programmatica del documento, configurandosi come un mero adempimento formale e temporalmente inidoneo alla propria funzione, in quanto adottato quando l'esercizio di riferimento è in gran parte trascorso.

La particolare attenzione che Corte dei conti riserva al rispetto dei tempi e delle modalità di approvazione del piano della performance si evince anche dal questionario dell'organo di revisione al bilancio di previsione 2022-2024 nel quale sono inserite domande tese a conoscere se l'ente per l'adozione del Piano della performance ha assunto uno specifico provvedimento oppure se abbia unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel Peg con l'indicazione delle rispettive date di approvazione.

Tutto questo anche se tale sistema di regole sulla programmazione dovrà trovare nuove modalità di coordinamento con le novità in tema di Piano integrato di attività e organizzazione il cui decreto è in corso di approvazione.

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