I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Obbligo annuale per l'esclusione dei rifiuti speciali dalla Tari

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La sussistenza delle condizioni per l'esclusione dalla Tari delle superfici in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali deve essere dimostrata dal contribuente ogni anno, se richiesto dal regolamento comunale.

Si tratta di un importante principio, sancito dalla recente ordinanza della Corte di cassazione n. 33863 del 2022, il quale evidenzia la cogenza dei regolamenti comunali nella disciplina delle esenzioni/riduzioni dal tributo.

La questione affrontata dalla Corte riguardava un contenzioso sviluppatosi tra un'attività economica ed un Comune, in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo annuale, in capo al contribuente, di dimostrare l'avvenuta produzione (continuativa e prevalente) e lo smaltimento a sue spese dei rifiuti speciali prodotti. Ciò sulla base della disposizione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per la quale, nel computo della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa in cui sono prodotti, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. La disposizione subordina il riconoscimento dell'esclusione alla dimostrazione da parte del produttore dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In proposito la Corte ricorda che, in materia di Tari, il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Pur valendo il principio secondo cui è onere dell'Amministrazione fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento del tributo (anche Cassazione nn. 21335/2022-12979/2019). Tale onere, secondo i principi fissati dalla legge, deve consistere nella dimostrazione del rigoroso rispetto delle condizioni necessarie per l'esenzione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del comune, considerando che il comma 649 della legge 147/2013, in materia di esclusione dalla Tari delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, rinvia alla regolamentazione comunale.

Ne consegue che, se il regolamento comunale impone l'obbligo della dimostrazione annuale dell'avvenuta produzione e dello smaltimento, a cura e spese de produttore, dei rifiuti speciali, la mancata osservanza dello stesso comporta la non applicazione della detassazione. Peraltro, la Corte sottolinea che, anche non volendo dare una lettura letterale della previsione di legge, la disciplina dell'applicazione del tributo sulle superfici in cui si producono rifiuti speciali, imponendo un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l'esenzione dalla Tari, ma anche della loro permanenza nel tempo, ha l'obiettivo di scoraggiare la produzione di rifiuti speciali. Ciò tenendo conto non solo del principio costituzionale della libertà economica (articolo 41), ma anche del diritto fondamentale all'ambiente, diritto che ha avuto un nuovo vigore grazie alla modifica costituzionale apportata dalla legge costituzionale 1/2022.

(*) Vice presidente Anutel

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