Fisco e contabilità

Partenariato pubblico privato, Arconet ricorda agli enti gli obblighi per il monitoraggio

L'invio dovrà avvenire utilizzando il nuovo portale messo a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato

di Patrizia Ruffini

Gli enti sono tenuti a trasmettere al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) e alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi ai contratti di partenariato pubblico privato. L'invio dovrà avvenire utilizzando il nuovo portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato messo a disposizione dalla Ragioneria enerale dello Stato, in collaborazione con il Dipe (https://ppp.rgs.mef.gov.it/) . Con la faq n. 50, Arconet ribadisce gli adempimenti previsti in caso agli enti territoriali per tali operazioni stipulate secondo le disposizione dell'articolo 180 del codice dei contratti pubblici.

Il nuovo portale, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività istituzionali delle realtà coinvolte (tra gli altri, Dipe-RgS-Istat), riduce l'onere di trasmissione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio del dato. La disciplina di tale trasmissione è contenuta nella circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022 ( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022) alla quale è allegata una nota tecnica sulle principali funzionalità del nuovo sistema.

La trasmissione dei dati e delle informazioni sulle operazioni di Ppp deve ricondursi al monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 196/2009. Essa va relazionata anche al trattamento contabile e alla registrazione, nei conti economici nazionali, dei contratti sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche nel quadro delle iniziative di partenariato pubblico-privato, in particolare per la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle relative operazioni (in attuazione della decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004). Gli obblighi di monitoraggio sono previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del Dl 248/ 2007 e dalla legge 160/2019 (monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo).

Per le operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche, le amministrazioni devono altresì trasmettere i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (Bdap- Mop), istituita presso il ministero dell'Economia e delle finanze (articoli 5 e 9 del Dlgs 229/2011).

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