Urbanistica

Se l'impianto fotovoltaico non modifica le parti comuni si può bypassare l'assemblea condominiale

Due pronunce della Cassazione: più semplice l'installazione dei pannelli in caso di assenza di modifiche delle parti comuni; niente bonus per la ritardata comunicazione all'Enea

di Massimo Frontera

L'installazione di pannelli fotovoltaici da parte del condominio senza modifica delle parti comuni non richiede l'approvazione da parte dell'assemblea; e l'eventuale parere sfavorevole da parte di quest'ultima è indice solo di diverse esigenze e non è impugnabile. Così la Corte di Cassazione nella recentissima pronuncia del 17 gennaio scorso (n.1337/2023, Sesta Sezione civile).

Quando l'assemblea condominiale ha voce in capitolo
In un condominio alcuni condomini hanno proposto l'installazione di 12 pannelli fotovoltaici su spazi comuni, senza necessità di intervenire su questi ultimi. L'assemblea ha espresso parere contrario all'intervento dopo l'informativa dell'amministratore. I giudici della Cassazione ricordano che l'articolo 1122 bis del codice civile (introdotto dalla legge n.220 del 2012) consente l'installazione degli impianti sia su ogni idonea superficie comune, sia sulle parti di proprietà individuale dell'interessato, aggiungendo che «qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessatone dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi». Solo in questo caso l'assemblea può prescrivere con votazione a maggioranza, «adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio».

L'elemento dirimente affinché l'assemblea sia titolata a esprimersi è dunque la necessità di una modifica delle parti comuni richieste dall'installazione, in base alle informazioni sul progetto che il promotore comunica all'amministratore, e quest'ultimo all'assemblea. Pertanto, «l'installazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può, dunque, essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea (salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata)». In questo caso al parere dell'assemblea - sia favorevole, sia contrario, sia condizionato all'accoglimento di modifiche progettuali - «può attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza, o, viceversa, dell'esistenza, di un interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante». In altre parole il parere, eventualmente contrario, non incide a livello giuridico. Conclusione: «L'istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante».

Niente bonus su senza la comunicazione preventiva all'Enea
Con una precedente sentenza la Cassazione si era anche pronunciata sugli aspetti fiscali dell'installazione di un impianto fotovoltaico, affermando che l'invio della comunicazione preventiva all'Enea, entro i prescritti 90 giorni, rappresenta un adempimento necessario per la fruizione del bonus. In questo caso, il promotore dell'intervento ha eseguito l'opera inviando la documentazione all'Enea oltre il termine e inoltre senza presentare l'asseverazione del tecnico. Al diniego del bonus è seguito un contenzioso. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso mentre il giudice di secondo grado ha accolto l'appello affermando che «l'invio della comunicazione all'Enea non ha natura di controllo ma ha natura meramente ricognitiva e nulla è previsto circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la decadenza dall'agevolazione fiscale, la quale trova la sua ragion d'essere nell'effettività del costo sostenuto». Una valutazione che non è stata condivisa dai giudici della Sesta Sezione Civile (sentenza n.34151/2022) i quali hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ricordando che, secondo il quadro normativo che disciplina l'agevolazione, «l'omessa comunicazione preventiva all'Enea entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni», attribuendo pertanto al mancato adempimento un valore di decadenza dell'agevolazione.

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