Fisco e contabilità

Debito commerciale in base dei dati dall'ente anche per 2022 e 2023 ma il fondo di garanzia va stanziato in esercizio provvisorio

Le due novità sono in arrivo con il decreto Pnrr appena varato dal Consiglio dei ministri

di Patrizia Ruffini

Anche per il 2022 e 2023 gli enti locali potranno calcolare il debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili; tuttavia dovranno iscrivere il fondo garanzia debiti commerciali anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisori. Le due novità sono in arrivo con il decreto Pnrr appena varato dal Consiglio dei ministri.

L'intervento sulle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, previste all'articolo 1 della legge 145/2018, serve a dare attuazione alla Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia.

Due i correttivi. Con il primo, al comma 861, si prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili. Per comprendere la portata della novità, occorre tenere presente che le amministrazioni hanno l'obbligo di ridurre il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del Dlgs 33/2013, rilevato alla fine di un esercizio, almeno del 10 per cento rispetto a quello dell'anno precedente. Tale obbligo non si applica, tuttavia, per gli enti il cui debito commerciale residuo, scaduto alla fine dell'esercizio (rispetto al quale si effettua la verifica del parametro), non supera il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno. Dal 2022 l'indicatore dovrebbe essere elaborato esclusivamente mediante la Pcc, in seguito alla facoltà, concessa per il solo 2021 (si veda NT+ Enti locvali & edilizia del 22 febbraio), di utilizzare le scritture contabili dell'ente. La nuova norma estende agli anni 2022 e 2023 tale possibilità. Due sono le condizioni: innanzitutto gli enti (compresi quelli soggetti alla rilevazione Siope di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 196/2009) devono inviare la comunicazione, di cui al comma 867, relativa ai due esercizi precedenti. La comunicazione in questione si riferisce all'invio, mediante la Pcc, entro il 31 gennaio di ogni anno, dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. La seconda condizione impone la preliminare verifica, da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Va, in ogni caso, evidenziato che, a differenza di quanto previsto per l'anno corrente, dal 2022 l' indicatore relativo al ritardo di pagamento sarà determinato esclusivamente sulla base dei dati della Pcc. Pertanto, è consigliato agli enti di verificare se, nel 2021, i pagamenti delle fatture sono tutti registrati in Pcc; in altre parole gli enti devono appurare se hanno correttamente valorizzato i mandati di pagamento commerciali.

Lo schema di decreto Pnrr contiene, poi, la modifica degli obblighi di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, cui sono soggetti gli enti che non riducono il debito residuo e/o che non pagano nei termini. La norma in vigore prevede, al riguardo, che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui è rilevato lo sforamento dei parametri, gli enti stanzino nella parte corrente del proprio bilancio, con delibera di giunta, un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Tale obbligo, che nel 2021 - primo anno di applicazione della norma - è stato osservato in sede di redazione del bilancio di previsione, dovrà essere rispettato anche nel corso della gestione o dell'esercizio provvisori. Pertanto, dal 2022 tutti gli enti obbligati ad accantonare il fondo di garanzia debiti commerciali dovranno iscrivere, entro il 28 febbraio, il relativo stanziamento sul proprio bilancio, sia esso di previsione o provvisorio.

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