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Fotovoltaico, nelle aree idonee impianti in un solo giorno

Basta una semplice Dila per dare avvio ai lavori e relative opere connesse. Un eventuale dissenso deve essere superato in conferenza dei servizi

di Germana Cassar

Il Senato, il 21 aprile 2022, ha dato il via libera alla legge di conversione del Dl 17/2022 (decreto Bollette). La normativa, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per la sua entrata in vigore, segna un sostanziale cambiamento nella semplificazione autorizzativa. L'obiettivo è quello di consentire in specifiche aree la massima diffusione di impianti fotovoltaici con determinate caratteristiche (su edifici o strutture edilizie o con moduli a terra o anche flottanti su invasi e bacini idrici e agro-voltaici), di impianti eolici anche off-shore, di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro e di impianti a biogas e biometano e l'incremento delle possibili configurazioni in autoconsumo che possono accedere agli incentivi pubblici. Gli strumenti di semplificazione utilizzati consistono nell'ampliamento del novero delle aree classificate come "idonee" ope legis ai sensi del Dlgs 199/2021 (noto come decreto Red II), nelle quali le semplificazioni autorizzative sono immediatamente applicabili, senza necessità di interventi normativi attuativi nazionali o regionali e nel rafforzamento delle procedure semplificate.

Sono classificate "aree idonee" quei siti ove si prevedono interventi di modifica sostanziale (rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione) anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo o impianti fotovoltaici anche di nuova costruzione interni agli impianti industriali e agli stabilimenti. Sono "aree idonee" anche quelle classificate agricole, a prescindere dai vincoli paesaggistici, a condizione che siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere. Rientrano nelle "aree idonee" anche quelle adiacenti alla rete autostradale e quelle nella disponibilità dei gestori di infrastrutture ferroviari e autostradali. In tali aree sarà possibile in un solo giorno, con una semplice Dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila), autorizzare impianti fotovoltaici e relative opere connesse di potenza inferiore a 1 Mw di nuova costruzione o a seguito di potenziamenti, rifacimenti o interventi di integrale ricostruzione, per la cui messa in opera non sono previste procedure di esproprio. Per tale tipologia di impianti non servirà neppure l'autorizzazione paesaggistica anche se il sito è vincolato.

Unico limite riguarda i beni culturali disciplinati dalla parte seconda del codice Urbani (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Per impianti in Pas o in autorizzazione unica, i vantaggi procedurali introdotti dal Dlgs 199/2021 vengono applicati anche alla fase di Via (Valutazione impatto ambientale) e alle opere connesse. L'autorità competente in materia paesaggistica si esprime infatti con parere obbligatorio non vincolante anche in sede di Via e, in caso di silenzio, si potrà prescindere da tale autorizzazione. Inoltre, i termini del procedimento saranno ridotti di un terzo. L'unica criticità è che un eventuale dissenso deve essere superato in conferenza di servizi. La procedura semplificata (Pas) sarà applicabile anche se l'impianto è connesso in alta tensione e per autorizzare le relative opere e infrastrutture e per impianti fotovoltaici fino a 20 Mw in determinare aree, per gli impianti flottanti fino a 10 Mw e per «agri-voltaici» con soluzioni integrative innovative che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Deroghe agli indici di copertura già esistenti sono previste per impianti solari fotovoltaici e termici che coprono una superficie non superiore al 60% dell'area industriale di pertinenza. Sono previste esenzioni dalle procedure di verifica di assoggettabilità a Via per impianti fino a 20 Mw, a condizione che venga autocertificato che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate come non idonee (ex lettera f) dell'allegato 3 Dm 10 settembre 2010. Per alcune voci dell'elenco, è necessaria una verifica in concreto con le norme di tutela dei Piani paesaggistici. Tale previsione andrebbe coordinata con la soglia di 10 Mw per la Via Nazionale, chiarendo che per tali tipologie di impianti la Via nazionale non si applica. Per aumentare le forme di autoconsumo dell'energia prodotta senza connessione alla rete pubblica, sarà anche possibile collegare un impianto di produzione ad un'unità di consumo anche se situato su aree diverse e non adiacenti con una linea di collegamento diretta con lunghezza non superiore a 10 km.

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