Fisco e contabilità

Omologazione, il piano di riequilibrio non può essere bocciato con un'istruttoria troppo lunga e basata solo sull'esito di risultati futuri

Deve essere ragguagliata la congruità del percorso di riduzione, per competenza, dell'obiettivo di riequilibrio

di Claudio Carbone

Il tardivo esercizio delle prerogative istruttorie affidate alla Commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali ed i connessi riflessi sulla valutazione di insostenibilità del Piano di riequilibrio finanziario da parte della Sezione territoriale di controllo della Corte dei conti, ne pregiudicano l'intero procedimento di omologazione. È quanto emerge dalla sentenza n. 14/2022/EL delle Sezioni Riunite che ha accolto il ricorso di un Comune contro una delibera della Corte dei conti Molise con la quale era disposto il diniego all'approvazione del Prfp sulla base di una valutazione di non congruità ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è volta, in situazioni di grave crisi finanziaria dell'ente locale, a conseguire il riequilibrio "consolidato" delle finanze di quest'ultimo, assicurando l'unità del bilancio e favorendo l'accountability dell'amministrazione rispetto alla comunità amministrata, nonché a evitare l'occultamento di scompensi in gestioni separate di bilancio, garantendo l'autonomia sul piano della spesa e dei pagamenti e una maggiore flessibilità delle leve finanziarie e di spesa a fronte del "carico" finanziario assunto dall'ente.

Su queste basi, la Sezione regionale, in sede di omologazione del piano, valutando i fattori sopravvenuti di possibile squilibrio, emersi a seguito dell'approfondita, e significativamente protratta nel tempo, istruttoria condotta nella diversa sede della verifica dell'attuazione del piano, nonché, tenuto conto della natura delle criticità emerse, ha ritenuto l'esistenza di gravi irregolarità rilevanti ai fini dell'adozione delle misure cautelari previste dall'articolo 148- bis del Tuel.

Di parere opposto sono state le Sezioni Riunite rappresentando che mentre nel controllo le sezioni regionali di controllo devono riscontrare che il ciclo di bilancio si basi su risorse effettive e disponibili, senza dissimulare la surrettizia emersione di disavanzi, nei controlli in sede di Prfp, in fase d omologazione, deve essere ragguagliata la congruità del percorso di riduzione, per competenza, dell'obiettivo di riequilibrio. La procedura di approvazione del piano di riequilibrio, infatti, segue fasi proprie, cadenzate da un'ordinata sequenza procedimentale, nell'ambito di un'istruttoria che vede soggetti protagonisti e partecipi l'ente coinvolto, la Commissione ministeriale e la Sezione di controllo competente. La prima fase, in particolare, è volta alla presentazione del piano di riequilibrio finanziario dell'ente, corredato dalla relazione della Sottocommissione finanza degli enti locali, alla Sezione territoriale di controllo, che si chiude, a seguito di un'eventuale istruttoria, con una delibera di approvazione o di reiezione del piano proposto e approvato dall'ente locale. Qualora il vaglio dell'ammissibilità e congruità e adeguatezza delle misure abbia esito positivo, si apre la seconda fase, durante la quale la Sezione dovrà verificare il rispetto delle misure approvate nel tempo di attuazione del piano stesso. La Sezione in tale fase procedurale potrà tener conto della natura "dinamica" del piano, il quale, però, deve essere già stato oggetto del provvedimento espresso di approvazione. Proprio su questi aspetti, la pronunzia contestata ha messo in luce il mancato rispetto dell'archetipo procedurale come delineato dal legislatore in termini vincolanti e ne ha comportato la necessità di annullamento al fine di preservare la distinta sequenza di valutazione di congruità del piano e di riscontro del raggiungimento dei risultati.

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